Pronto un nuovo tassello del Regolamento sul Crowdfunding, con il provvedimento della Banca d’Italia che contiene le nuovr disposizioni in merito alle comunicazioni obbligatorie da parte degli intermediari.
Si tratta del completamento delle norme che da anni si stanno intensificando su questa forma di raccolta di finanziamenti attraverso piattaforme online.
Vediamo cosa prevedono.
Normativa italiana sul Crowdfunding
Attraverso le piattaforme di Crowdfunding, si possono ottenere risorse destinate a progetti specifici, o anche investimenti nel capitale (in questo caso si parla di Equity Crowdfunding). L’Italia era stato il primo Paese a introdurre una disciplina specifica nel 2013, aggiornata a più riprese. Nel 2022 è poi arrivata la legge europea, in vigore dal 10 novembre del 2023.
Tenendo conto della legislazione vigente, è stato pertanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo provvedimento nel quale sono dettagliati gli obblighi informativi da parte degli operatori del settore nei confronti delle autorità competenti, ossia Banca d’Italia e Consob.
A partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, pertanto, non si applica più il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza dalla Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla «Valutazione dell’idoneità degli esponenti» ora sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle nuove disposizioni.
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Gli obblighi degli operatori di Crowdfunding
In base alla normativa già in vigore, entro il 25 gennaio di ogni anno i soggetti attivi nel Crowdfunding devono trasmettere alla Banca d’Italia una serie di dati sui progetti finanziati.
Le nuove disposizioni prevedono anche l’obbligo di comunicare, sia alla banca centrale sia alla Consob, le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di Crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.
Per esempio, variazioni rilevanti di governance, meccanismi di controllo interno e servizi compresi nel programma di attività presentato in fase di autorizzazione, conclusione di nuovi accordi di esternalizzazione di funzioni operative e la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità da parte di partecipanti al capitale ed esponenti aziendali.
Infine, entro il 30 aprile di ogni anno vanno comunicate alla Banca d’Italia le variazioni eventualmente intervenute sugli accordi di esternalizzazione in essere. Va effettuato l’adempimento anche se non ci sono cambiamenti, comunicando tale circostanza.
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Alla Banca d’Italia vanno comunicati anche i dati relativi alle partecipazioni, quando avviene il superamento della quota del 20% del capitale o dei diritti di voto o viceversa quando un azionista scende sotto questa soglia.
Infine, il provvedimento stabilisce i requisiti di idoneità professionale che devono avere i gestori delle piattaforme di crowdfunding, analoghi a quelli previsti per gli operatori finanziari.