Anche le imprese Srl possono sfruttare le opportunità che arrivano dal crowdfunding per raccogliere fondi e risorse offrendo le proprie quote a una platea di investitori, operando nel quadro di una disciplina conforme ai dettami europei. In arrivo ci sono anche nuove semplificazioni.
Le prevede il Decreto Legislativo 30/2023 attuativo del Regolamento UE 2020/1503, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71/2023 ed in vigore dall’8 aprile 2023.
Crowdfunding per PMI Srl: cosa cambia
Il decreto detta nuove regole per i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (comprese banche e società finanziarie abilitate) e stabilisce che le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata potranno diventare oggetto di offerta al pubblico con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie, ricorrendo alle piattaforme di crowdfunding.
Consob e Banca d’Italia emetteranno gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione del Regolamento 2020/1503.
La Consob ha già predisposto lo schema di Regolamento del nuovo quadro normativo, in attuazione delle novità previste dal Regolamento UE di cui sopra e dalla Direttiva 2020/1504, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) con esenzione dalla relativa disciplina per i fornitori europei di servizi di crowdfunding.
Adempimenti in capo ai fornitori di servizi
Saranno i fornitori di servizi di crowdfunding a garantire un livello minimo di verifica verso i titolari dei progetti, mentre gli investitori dovranno essere informati in modo adeguati sulle condizioni dell’offerta attraverso una comunicazione predisposta sempre dal fornitore.
Il decreto stabilisce alcune semplificazioni per quanto riguarda l’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da Srl, ma anche in merito agli investitori e agli intermediari:
- la sottoscrizione può essere effettuata attraverso intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento, che entro trenta giorni dalla chiusura dell’offerta depositano al registro delle imprese una certificazione che attesta la loro titolarità di soci per conto di terzi;
- l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore avviene mediante semplice annotazione del trasferimento negli appositi registri;
- gli intermediari incaricati, su mandato di chi aderisce all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella Srl, devono effettuare l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori rilasciando una certificazione su richiesta; gli intermediari devono consentire ai sottoscrittori di alienare le quote, accordando anche la facoltà di richiedere l’intestazione diretta delle quote di pertinenza.
Sono infine previste sanzioni amministrative fino a 500mila euro in capo ai fornitori di servizi per i casi di irregolarità e inosservanza delle norme del Regolamento, degli atti delegati e delle norme tecniche.