La tassazione di capitali e rendite finanziarie è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2023, che ha previsto una serie di agevolazioni tra cui l’affrancamento di quote di OICR e polizze assicurative al 14%, una nuova fiscalità per soggetti stranieri sulle plusvalenze di quote di società estere con il 50% del valore in immobili in Italia (con esclusione di quelli merce e strumentali), un nuovo calendario per la la rivalutazione agevolata di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2023.
Vediamo tutto.
Affrancamento quote OICR e polizze
L’affrancamento delle quote di OICR o di polizze assicurative prevede un’aliquota del 14% sulla differenza tra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo di acquisto o di sottoscrizione.
E’ una scelta del contribuente, nel senso che questa forma di tassazione è opzionale. Il comma 113 della manovra dettaglia la procedura di comunicazione all’intermediario, che va effettuata entro il 30 giugno 2023. L’imposta sostituiva si versa entro il 16 settembre 2023. In assenza di un rapporto di gestione), l’opzione si esercita direttamente in dichiarazione dei redditi 2023 (sui redditi 2022), con versamento entro il termine per il saldo delle imposte da dichiarazione.
Plusvalenze immobili società estere
Per gli immobili delle società estere sono tassate in Italia le plusvalenze che un soggetto non residente ottiene vendendo partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
Sono esclusi gli immobili merce e quelli strumentali all’attività d’impresa, così come le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Rivalutazione terreni e quote societarie
La tassazione agevolata sulla rivalutazione delle partecipazioni è stata estesa anche alle società quotate, che precedentemente erano escluse. La norma si applica a società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
I beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023. L’aliquota è al 16%. Il 15 novembre è la data entro la quale bisogna redigere la necessaria perizia giurata e inizia la rateazione. Sono previste tre rate annuali di pari importo, sulla seconda e la terza si pagano gli interessi del 3%.
Trasferimenti di proprietà terreni
Questa è un’agevolazione pensata per stimolare l’imprenditoria agricola giovanile. Consente di applicare le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1%) ai giovani fino a 40 anni che acquistano terreni agricoli indipendentemente dall’iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. L’iscrizione va comunque effettuata entro i successivi 24 mesi, e questo impegno va messo nero su bianco nell’atto di trasferimento.
Infine, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. L’agevolazione si applica anche a persone non iscritte alla previdenza agricola che si impegnano, con apposita dichiarazione, a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, e alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.