Iniziare una nuova realtà imprenditoriale è una sfida specie per i più giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Si parla in questi casi di startup, riferendosi ad un’azienda che è nelle prime fasi di vita (early stage). Una startup può essere fondata da uno o più imprenditori con l’idea di sviluppare un prodotto o servizio, più o meno innovativo. In quest’ultimo caso sono previsti specifici incentivi.
Promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, sono infatti gli obiettivi della nascita delle cosiddette startup innovative. Vediamo nello specifico quali sono i requisiti per essere considerati startup e quali le condizioni per rientrare nella definizione di startup innovativa.
Startup: definizione e requisiti
Affinché un’azienda in fase di avvio possa essere definita startup (ad esempio ai fini dell’ingresso presso un incubatore certificato o per l’accesso ad un programma di accelerazione d’impresa) devono sussistere le seguenti condizioni:
- scalabilità sul mercato,
- replicabilità del modello di business,
- innovazione potenziale di processo o di prodotto,
- temporaneità (azienda nata da meno di 5 anni).
Aziende unicorni
Con il termine “azienda unicorno” si intende l’impresa innovativa (in genere una startup) valutate più di un miliardo di dollari, in base alla valutazione di venture capitalist e altri investitori che hanno partecipato ai round del suo finanziamento. Si tratta dunque di mosche bianche: il classico esempio è Facebook.
Startup innovativa: regole e definizione
Il DL 179/2012 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha poi introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e crescita di nuove imprese a carattere innovativo. La normativa è stata successivamente modificata nel corso degli anni, arricchendosi di nuove articolazioni e vantaggi, in particolare con il DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
La startup innovativa è per definizione un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità) con l’obiettivo finale di creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile. Vediamo dunque da vicino cos’è una startup innovativa individuata per legge e i requisiti per diventarlo.
I requisiti di una startup innovativa
L’art. 25, comma 2 del medesimo DL 179/2012, definisce la startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Quindi la startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
- è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni,
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia,
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro,
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione,
- non distribuisce e non ha distribuito utili,
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico,
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Oltre a questi requisiti, una startup si definisce innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
- sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Quali agevolazioni per le startup innovative?
Le imprese in possesso di tali requisiti accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.
In tal modo si può godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Tra le agevolazioni previste per le startup innovative troviamo:
- Fondo di Garanzia per le PMI: da settembre 2013, le startup innovative possono ottenere una garanzia sul credito bancario da parte del Fondo, che copre fino all’80% di ciascuna operazione, per un massimo di 2,5 mln €. La garanzia è concessa in forma automatica (il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione), prioritaria (le istanze provenienti da startup innovative o incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie o gratuita (non sono previsti costi per l’accesso).
- Smart & Start Italia: il programma di finanziamento agevolato a livello nazionale dedicato alle startup innovative, prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto
- Esonero diritti camerali e imposte di bollo: le startup innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale
- “FAIL FAST”: in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio. Sono annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, le ricadute reputazionali (decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza) e limitando gli oneri connessi.
Inoltre, in risposta all’emergenza Covid-19, sono stati introdotti:
- Programma Investor Visa for Italy: dimezzamento delle soglie minime di investimento,
- Sostegno al Venture Capital,
- Credito d’imposta in ricerca e sviluppo,
- Contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle imprese innovative,
- Agevolazioni per le Startup Innovative localizzate in zone colpite da eventi sismici,
- Estensione della garanzia per il Fondo centrale di garanzia per le PMI,
- Proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese.
Tra le altre agevolazioni si annoverano:
- Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative,
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità,
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding,
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE),
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria,
- Disciplina del lavoro flessibile,
- Proroga del termine per la copertura delle perdite,
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica,
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale,
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA.