In Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto è pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio scorso, con una serie di novità sulle modalità di investimento del MiSE attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital.
Il provvedimento introduce alcune modifiche al decreto 27 giugno 2019 con l’obiettivo di espandere il raggio d’azione degli investimenti pubblici anche al Venture Debt ed estende sia le definizioni dei Fondi di investimento sia quelle delle beneficiarie, che dalle sole PMI diventano adesso “PMI e imprese ammissibili“. In particolare:
- vengono adesso definiti come Fondi per il venture capital gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso di cui all’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- per investimento nelle PMI e nelle imprese ammissibili si intende l’operazione di sottoscrizione, di acquisizione o l’impegno vincolante di sottoscrizione o di acquisizione di strumenti finanziari di equity o quasi equity o di debito, emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili oggetto di investimento da parte di Fondi per il venture capital o di Fondi per il venture debt;
- quando si parla di “debito” ci si riferisce a strumenti di debito quali obbligazioni o altri strumenti di debito orientati al finanziamento di PMI e delle imprese ammissibili oppure attraverso l’erogazione diretta o acquisto di crediti erogati a favore delle medesime PMI e imprese ammissibili;
- per Fondi per il venture debt si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Tuir (DPR 917/1986) o in uno degli Stati membri della UE, che svolgano le loro attività attraverso un intervento di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili.
Il Ministero, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera investendo in uno o più Fondi per il venture capital o in uno o più Fondi per il venture debt, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital o in Fondi per il venture debt, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d’Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Sono ammissibili anche gli investimenti in Fondi autorizzati in uno Stato dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo.
I Fondi per il venture debt effettuano interventi di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing). Gli investimenti propedeutici ad una futura quotazione (fase di pre-ipo) si intendono effettuati a favore di PMI non quotate.
I Fondi possono anche effettuare interventi in favore di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro che sono state costituite, da non più di cinque anni, tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione oppure che sono state costituite, entro il predetto termine, con l’investimento di una grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione in ottica di venture building.