Con lo scadere dell’arco temporale entro il quale è stato possibile presentare domanda di ammissione alle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI con riferimento alle misure emergenziali, per le operazioni presentate o completate dal 24 giugno e deliberate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni ordinarie previste dalla Legge di Bilancio 2022.
Per i prestiti alle imprese coperti dal Fondo di Garanzia PMI e per le richieste di liquidità legate al caro prezzi, il DL Energia aveva esteso la gratuità del Fondo ma solo fino al 23 giugno. Dal 1° luglio è inoltre subentra la valutazione delle condizioni di ammissibilità per i finanziamenti fino a 5 milioni.
In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:
- importo massimo garantito per ogni impresa pari a 5 milioni di euro;
- ricorso al modello di valutazione d’impresa del Fondo, a dati economico-finanziari e dati andamentali;
- ammissibilità per le imprese che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione.
La copertura, per il secondo semestre del 2022, è la seguente:
- garanzia diretta e riassicurazione all’80% su garanzia dei confidi fino all’80% del finanziamento, per investimento e liquidità erogata alle imprese in fasce 3, 4 e 5 del modello;
- garanzia diretta e riassicurazione al 60% per liquidità alle imprese in fascia 1 e 2 del modello (nel caso della riassicurazione, è il valore massimo che può assumere il prodotto tra copertura del Fondo e quella del soggetto garante, che comunque non può superare l’80% del finanziamento).
La misura della controgaranzia è al 100% se il soggetto garante è autorizzato ai sensi della parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo, oppure è pari alla riassicurazione se non rientra in tale fattispecie.
In pratica, da luglio a dicembre l’importo massimo garantito per ogni impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione stabilito dal MiSE ai fini delle condizioni di ammissibilità. Inoltre, le operazioni concesse per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, per le fasce 1 e 2 del modello, sono garantite solo fino al 60%. Per il dettaglio delle misure in vigore dal 1° luglio 2022, si può consultare la Circolare n. 4/2022.
Diverso il caso delle PMI che si rivolgono al Fondo per garanzie sui finanziamenti (concessi dopo il 18 maggio e fino al 31 dicembre 2022) volti alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o dei consumi energetici. In questo caso, la garanzia può arrivare al 90%. Si tratta di una misura di sostegno alle imprese italiane colpite dalla crisi ucraina, con regime agevolativo approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuto di Stato adottato dalla Commissione UE lo scorso marzo, con riferimento al decreto Aiuti (articoli 15 e 16 del DL 50/2022, convertito nella Legge 91/2022).