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Smart&Start Italia: negli incentivi entra il fondo perduto

di Anna Fabi

8 Luglio 2022 09:30

Finanziamenti Smart&Start Italia in forma di contributo a fondo perduto, a fronte di ingressi o aumenti di capitale: domande a Invitalia dal 14 luglio.

Le startup innovative che hanno ricevuto incentivi nell’ambito dell’iniziativa Smart&Start Italia, possono chiedere di trasformare una quota del finanziamento agevolato ricevuto in forma di contributo a fondo perduto.

L’opzione è però concessa solo a fronte di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi o soci persone fisiche.

Smart&Start Italia a fondo perduto

Il finanziamento è convertibile in contributo a fondo fino a un importo del 50% delle somme apportate e, comunque, nella misura massima del 50% delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto.

E’ una possibilità prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2022, che va a modificare il provvedimento del 2014 che istituisce lo strumento Smart&Start, su cui ora interviene la circolare attuativa che fornisce le istruzioni (Circolare 253833 del MiSE).

Come e quando fare domanda

Le domande si presentano a Invitalia, a partire dal 14 luglio. Invitalia provvede all’istruttoria entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In via di prima applicazione, le richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 mesi.

Gli investimenti ammessi

L’investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity o di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity.

  • Se è effettuato da investitori terzi deve avere le seguenti caratteristiche:
    • essere perfezionato entro 5 anni dalla concessione delle agevolazioni;
    • essere pari ad almeno 80mila euro;
    • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della startup (per almeno tre anni dall’ultima erogazione);
    • essere detenuto per almeno 3 anni dal perfezionamento;
    • essere effettuato in forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity, le risorse già versate.
  • Se è effettuato da soci persone fisiche deve avere tutti i requisiti sopra esposti, tranne quello relativo alla quota di maggioranza, prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale, ed essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.

Sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell’ambito di interventi di fondi pubblici di co-investimento. Le caratteristiche degli investimenti nel capitale di rischio devono sussistere alla data di presentazione della richiesta di conversione.