Il Governo ha posto la fiducia alla Camera sul testo della legge di conversione del Decreto Aiuti approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze, che contiene le nuove norme di flessibilità sulla cessione dei crediti edilizi. E’ quindi ormai quasi certo che non ci saranno ulteriori modifiche: dopo il passaggio a Montecitorio deve essere approvato dal Senato (dove l’iter deve essere brevissimo) per approvazione definitiva entro il 16 luglio (se ci fossero modifiche a Palazzo Madama, il testo dovrebbe tornare alla Camera).
Cessione crediti: le modifiche nel DL Aiuti
In tema detrazioni edilizie, le novità principale riguarda la (quarta) cessione da parte delle banche possibile anche nei confronti di PMI e Partite IVA correntiste. Il tutto, con un meccanismo di retroattività che consentirà tale l’operazione anche per le cessioni precedenti all’entrata in vigore della legge. In pratica, il meccanismo sarà applicabile solo dopo che la legge entrerà in vigore ma valido anche per le operazioni già comunicate al Fisco. Anche quelli al momento incagliati sulla piattaforma del Fisco per raggiunta capacità fiscale delle banche e dunque non ancora accettati per l’impossibilità di farne uso.
Come funziona adesso
Le cessioni nel caso di opere edilizie agevolate riguardano non soltanto il Superbonus ma anche ristrutturazioni, ecobonus, lavori antisismici, bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici, installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, superamento barriere architettoniche.
Al momento, lo ricordiamo, le cessioni possibili sono quattro e si sommano all’eventuale sconto in fattura. La prima cessione è libera, poi se ne possono fare altre due verso banche e un’altra da parte della banca ai propri correntisti, che però devono essere clienti professionali come definiti dalla Consob: banche, assicurazioni, agenti di cambio, fondi pensione, imprese con requisiti minimi dimensionali (almeno due dei seguenti: totale bilancio 20 milioni di euro, fatturato netto 40 milioni di euro, fondi propri 2 milioni di euro).
Cosa dovrebbe cambiare
La modifica contenuta nella legge di conversione del DL Aiuti, apre alla quarta cessione a tutti i clienti correntisti delle banche diversi dalle persone fisiche. Il testo prevede che:
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo primo settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
Quindi, non rilevano le dimensioni di impresa e possono essere ceduti i crediti anche alle Partite IVA. Sono escluse dalla quarta cessione solo le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Flessibilità ad ampio raggio
Questa nuova cessione verso i correntisti non deve essere necessariamente la quarta, può avvenire in qualsiasi momento della catena di cessioni del credito. Ma deve essere l’ultima: la legge prevede che in questo caso, non ci sia facoltà di ulteriore cessione.
Come detto, c’è una regola di retroattività: questa cessione verso i correntisti diversi dalle persone fisiche può essere applicata anche alle operazioni comunicate all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. Resta però il paletto relativo al fatto che la prima cessione o sconto in fattura devono essere state inviate all’Agenzia delle entrate a partire dallo scorso primo maggio.
Quindi, si sbloccano eventuali crediti ancora non ceduti, relativi a operazioni che hanno visto la prima cessione o lo sconto in fattura a partire dallo scorso primo maggio. Resta, par di capire, il problema dei crediti incagliati per le operazioni precedenti a questa data.