La Legge di Bilancio ha introdotto un credito di imposta sul valore complessivo degli investimenti delle persone fisiche effettuati nel 2021, ad esempio in un PIR PMI, in caso si subiscano perdite, minusvalenze e differenziali negativi derivanti dai piani costituiti dal 1° gennaio per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta (art. 1 commi 291-226, legge 178/2020) è pari alle perdita e alla minusvalenza realizzata, fino a un tetto massimo del 20% delle somme investite inizialmente. L’unico requisito è che le quote investite siano detenute per almeno 5 anni.
In pratica, se dopo cinque anni un risparmiatore decide di liquidare l’investimento registrando una minusvalenza (performance negativa del PIR), potrà godere di un credito d’imposta pari al 20% del capitale iniziale investito. L’eventuale quota rimanente della perdita potrà essere compensata con altre plusvalenze generate da redditi diversi nei quattro periodi d’imposta successivi (come previsto per ogni fondo comune d’investimento).
Il bonus fiscale è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, fruibile nella dichiarazione dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui si realizzano le perdite (componenti negative dell’investimento) del Piano individuale di risparmio a lungo termine. In alternativa, si fruisce in compensazione mediante F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
Uno strumento volto ad incentivare la movimentazione del risparmio, dunque, in un periodo dominato fra l’altro da tassi molto bassi. I PIR, lo ricordiamo, prevede che gli investimenti siano detassati fino a 150mila euro (fino a 1,5 milioni complessivi).