Nell’ambito degli incentivi previsti per l’investimento in piccole e medie imprese innovative, se l’offerta di stock option emesse da una PMI iscritta nell’apposito Registro viene effettuata non in favore di un dipendente proprio ma di uno di una società controllata, allora non è applicabile l’agevolazione prevista dall’articolo 27 del Dl 179/2012 per le startup innovative e gli incubatori certificati, estesa poi alle PMI innovative dall’articolo 4 del Dl 3/2015.
Questo perché la mancanza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e la PMI innovativa rende inapplicabile l’agevolazione e attribuisce rilevanza fiscale, nel periodo d’imposta di esercizio del diritto di opzione, al reddito di lavoro dipendente derivante dalla differenza tra il valore delle stock option alla data di esercizio del diritto e il prezzo corrisposto dal dipendente.
L’agevolazione (cfr.: Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 4/2019) consiste nell’esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari) nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di strumenti finanziari emessi da quei soggetti.