Gli incentivi fiscali per chi investe nel capitale di rischio delle PMI innovative non sono aiuti di Stato. Lo ha stabilito la commissione Ue promuovendo l’estensione degli sgravi già applicati alle Startup (in base alla legge 179/2012). Lo ha reso noto il Ministero dello Sviluppo Economico, annunciando un decreto con il quale saranno stabilite le regole di attuazione della misura.
Dal 2019 (dopo la pubblicazione di apposito decreto), quindi, si potranno utilizzare questi nuovi incentivi, così formulati:
- detrazioni IRPEF per le persone fisiche pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro,
- deduzione IRES per le persone giuridiche sempre al 30%, fino a un investimento massimo di 1,8 milioni di euro.
=> PMI innovative: guida rapida
Ricordiamo che le PMI innovative, definite dal Dl 3/2015, sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; non sono quotate in un mercato regolamentato (ma possono essere quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM), hanno certificato l’ultimo bilancio e soddisfano almeno due dei seguenti criteri di innovazione:
- volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
- forza lavoro costituita, in una quota pari ad almeno 1/3 del totale, di titolari di laurea magistrale, oppure, in una quota pari ad almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
- titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, ovvero titolarità di un software registrato