Si è espressa in tema di sanzioni fiscali retroattive in caso di ispezioni doganali effettuate a posteriori sulle dichiarazioni di importazione la Corte di Giustizia con la sentenza 27 febbraio 2014, causa n. C-571/12. La sentenza ha determinato la legittimità delle verifiche su determinati beni estesa a prodotti identici compresi in precedenti dichiarazioni effettuate dallo stesso soggetto. In caso di irregolarità rilevate con controlli a posteriori è dunque possibile disporre il maggior prelievo, doganale e fiscale, dei relativi interessi di mora e della sanzione.
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Codice doganale comunitario
Il dubbio riguardava la corretta interpretazione dell’articolo 70, par. 1, del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (Cee) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, tale da consentire all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale, effettuata su campioni di merci comprese in una dichiarazione doganale, ad altre merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti presentate dallo stesso dichiarante non soggette a precedenti visite,merci dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provenienti dallo stesso produttore e con denominazione e composizione identiche. Per la Corte di Giustizia la possibilità per l’autorità doganale di estendere i risultati di una visita parziale di merci oggetto di una medesima dichiarazione a tutte le merci comprese in tale dichiarazione è necessaria per la corretta applicazione delle imposte previste dal codice doganale comunitario e per garantire procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica nell’interesse sia degli operatori economici sia dell’autorità doganale.
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Pur ricordando che i risultati di una visita parziale di merci comprese in una dichiarazione in dogana non può essere estesa a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti alle quali l’autorità abbia già concesso lo svincolo i giudici hanno precisato che tali dichiarazioni possono però ancora essere contestate dall’autorità doganale come previsto dall’articolo 78, par. 2, del codice doganale comunitario:
“dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale … può controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le medesime merci” e “procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate”.
Dunque l’autorità doganale può procedere legittimamente ad un’estensione dei risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità ha già concesso lo svincolo, a patto però che tali merci siano identiche. Tale circostanza deve essere verificata d al giudice del rinvio verificare.