Nella bozza del decreto di semplificazione fiscale figurano non solo misure per combattere l’evasione fiscale ma anche per rendere la vita più semplice alle imprese, è il caso dello spesometro che vede soppressa la soglia dei 3mila euro e del ritorno dell’elenco clienti e fornitori.
Sul fronte della lotta all’evasione fiscale ci sono misure come le diverse modalità per l’accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione nei modelli per gli studi di settore e i provvedimenti più severi nei confronti dei commercianti che non emettono lo scontrino e per chi porta capitali all’estero illegalmente con multe fino al 40% del capitale esportato (articolo 12).
Decreto semplificazione fiscale in pillole
IRPEF
Per le riduzioni dell’IRPEF, argomento dell’articolo 15 della bozza del decreto di semplificazione fiscale, bisognerà invece aspettare il 2014, anno successivo a quello nel quale è previsto il pareggio di bilancio, quando nelle casse dello Stato saranno entrate le risorse recuperate proprio dalla battaglia agli evasori. Non è ancora chiaro se si tratterà di un ritocco delle aliquote IRPEF o si andrà semplicemente ad agire sulle detrazioni fiscali concesse ai redditi più bassi.
Spesometro
Dello spesometro invece si occupa l’articolo 2 della bozza, che recita: «a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “di importo non inferiore a euro tremila” sono soppresse e dopo le parole: “operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” sono aggiunte le seguenti: “l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto”».
Studi di settore
Nel caso di «omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15% o comunque a 50mila euro tra i ricavi e i compensi stimati applicando gli studi sulla base dei dati corretti e quelli stimati» a partire dall’entrata in vigore del decreto scatteranno gli accertamenti induttivi (articolo 9).
Commercianti e scontrino
In caso di omesso rilascio dello scontrino fiscale i commercianti finiranno in una sorta di black list, o meglio l’agenzia delle Entrate elaborerà «nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi».
Debiti tributari
Sembrano confermate i pignoramenti soft con i beni strumentali pignorati che resteranno in custodia ai titolari dell’azienda morosa (articolo 13) e con l’incanto che non può essere effettuato prima di 300 giorni dal pignoramento.
Nessuna iscrizione a ruolo poi per i micro-debiti, a decorrere dal 1° luglio 2012, «non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d’imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo».
L’articolo 1 rende più flessibile la possibilità di rateizzare i debiti tributari: «il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno». L’ipoteca potrà essere iscritta «solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, ovvero di decadenza».
IVA
L’articolo 9 del decreto di semplificazione fiscale riduce a 5 mila euro (invece di 10 mila) la soglia per l’invio preventivo all’amministrazione finanziaria della dichiarazione sul diritto al credito IVA da portare in compensazione.
Confermata anche la cancellazione d’ufficio delle partite IVA inattive (articolo 9) che verrà notificata ai titolari direttamente dall’Agenzia delle entrate. I titolari di partita IVA inattiva avranno poi 30 giorni di tempo, dalla data della comunicazione, fornire chiarimenti.
Sempre in merito alle partite IVA il decreto stabilisce che per «contrastare le frodi in materia di IVA, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA». Va precisato che «il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o al cognome e nome della persona fisica titolare».
IMU e ICI
In nessun articolo del decreto di semplificazione fiscale si parla dell’estensione dell’ICI, o meglio dell’IMU, agli immobili della Chiesa e delle società no profit. Monti però assicura che arriverà, solo che «c’è il tempo di fare le cose, e di farle bene, prima di annunciarle», ha dichiarato il premier a Bruxelles.