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Bollette a 28 giorni: regole per privati e aziende

di Noemi Ricci

10 Novembre 2017 11:00

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Eliminate le bollette a 28 giorni e introdotti rimborsi in caso di pratiche scorrette, ma le tutele riguardano solo i privati e gli operatori commerciali TLC: i dettagli.

Un emendamento al Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 (DL 148/2017), presentato dal Senatore PD Stefano Esposito, introduce una novità importante a tutela dei consumatori: l’obbligo di fatturazione mensile da parte degli operatori commerciali, abolendo così le bollette a 28 giorni. Una norma ancora in discussione e modificata rispetto alla versione iniziale, offrendo tale tutela solo ai consumatori privati, tagliando fuori le bollette di luce e gas e gli abbonamenti business, che potranno continuare a ricevere bollette ogni 28 giorni. Dunque l’obbligo dovrebbe essere rispettato solo per le utenze private da parte delle compagnie telefoniche e pay-tv.

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La norma parla solo di TLC, quindi fa riferimento solo ai servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche. Le bollette di luce e gas non sarebbero state incluse a fronte del fatto che in questi settori gli operatori sono vincolati alle dodici rate per via delle delibere dell’Aeegsi (l’Autorità garante) e dal sistema dei conguagli mensili.

La norma fa riferimento a rate mensili e a periodi di fatturazione di un mese o suo multiplo per le offerte commerciali in abbonamento, per le quali è fatto divieto di cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da un mese o da un suo multiplo.

Vengono quindi tagliate fuori dalla norma anche:

  • le promozioni a carattere temporaneo o stagionale;
  • le schede ricaricabili.

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Le compagnie avranno 90 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni il cui rispetto sarà vigilato dall’Authority per le comunicazioni. In caso di violazione del divieto è prevista una sanzione base fino a 2,32 milioni che però sale fino 5 milioni se le società commerciali non rispetteranno quanto ordinato dall’Authority per le comunicazioni.

Gli utenti saranno tutelati inoltre da eventuali variazioni dello standard da parte dell’operatore senza esplicita richiesta del consumatore: in questi casi si applicherà un indennizzo per ogni giorno successivo alla variazione.

Testo dell’emendamento

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis. (Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)
  1.  I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.
  2.  All’articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al comma 20, lettera c), le parole: “euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi” sono sostituite con le seguenti: “euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio”;
    • b) al comma 20, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L’inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”.
  3. All’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al comma 11, le parole: “da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00”;
    • b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: “16-bis. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l’Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell’operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione”».

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