La sentenza 499/2017 della Commissione Tributi Regionale Toscana è applicabile per tutte le regioni d’Italia? Ai fini dell’esenzione del ticket sanitario, il reddito complessivo familiare deve contenere il reddito di tutti i fabbricati? La prima casa concorre alla formazione del limite complessivo familiare di euro 36.152 sopra il quale è obbligatorio pagare il ticket?
La sentenza n. 499/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (legata al Redditometro) ha sollevato numerosi interrogativi sulla composizione del reddito complessivo familiare ed in particolare sull’inclusione del reddito da fabbricati della prima casa.
Il dubbio è se tale valutazione sia applicabile a livello nazionale oppure se rimanga circoscritta a livello locale. Ed in quali contesti.
Esenzione ticket: valgono le regole regionali
Ebbene, trattando la sentenza un caso specifico, per lo meno in merito all’esenzione dal ticket sanitario, per quanto possa costituire un importante precedente giurisprudenziale, non ha automaticamente efficacia vincolante su tutto il territorio nazionale.
Ogni Regione può infatti adottare criteri propri per determinare il reddito complessivo familiare ai fini dell’esenzione dal ticket sanitario, nel rispetto delle leggi nazionali.
Nel contesto della sentenza in questione, il reddito derivante dalla prima casa non è stato incluso nel calcolo del reddito complessivo familiare, ma tale interpretazione non è automaticamente applicabile in tutte le regioni d’Italia.
Limite di reddito per l’esenzione dal ticket
La normativa nazionale prevede infatti che il reddito complessivo includa anche il reddito da fabbricati, a meno che non vi siano specifiche disposizioni regionali o sentenze locali che stabiliscano diversamente.
Il limite di reddito complessivo familiare di 36.152 euro (al di sotto del quale si gode di esenzione per reddito, indicata con codice E01), al di sopra del quale è obbligatorio il versamento del ticket sanitario, è determinato in base alle regole fiscali che generalmente includono il reddito da fabbricati, compreso quello della prima casa.
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Tuttavia, ogni Regione può emanare disposizioni specifiche in materia di sanità pubblica che potrebbero escludere il reddito della prima casa dal calcolo del reddito complessivo, ma ciò deve essere espressamente previsto.
In sintesi, la sentenza n. 499/2017 della CTR Toscana non è automaticamente estendibile a tutto il territorio nazionale. Il reddito da fabbricati della prima casa è generalmente incluso nel reddito complessivo familiare ai fini del calcolo per l’esenzione del ticket sanitario, salvo diverse disposizioni regionali.
Per una conferma specifica relativa alla sua Regione, le consiglio di consultare la normativa locale o di rivolgersi a un esperto fiscale o legale.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi