La Tobin Tax sulle transazioni finanziarie verrà applicata in Italia da marzo 2013, mentre in Europa scatterà presto anche in Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia.
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La Tobin Tax italiana
L’Italia ha introdotto la tassazione delle transazioni finanziarie nella Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi 491-500) (leggi tutto). Applicata a scaglioni dal primo marzo, è così strutturata:
- 0,12% su azioni e altri strumenti partecipativi quotati su mercati regolamentati (Borse), esclusi i titoli delle emittenti con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro; dal 2014 scende allo 0,1%
- 0,22% su azioni e strumenti partecipativi over the counter (su piattaforme non regolamentate); dal 2014 scende allo 0,2%
- in misura fissa sui derivati – in base a una tabella che considera valore del contratto e tipologia di strumento finanziario – (valore massimo 200 euro) dal primo luglio 2013.
- 0,02% sugli scambi ad alta frequenza (frequency high trading), da marzo per gli scambi su azioni e strumenti partecipativi e da luglio per quelli sui derivati.
Il soggetto passivo che paga l’imposta è colui a favore del quale avviene il trasferimento di azioni (chi acquista), mentre per le operazioni sui derivati l’imposta è pagata da entrambe le controparti.
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La Tobin Tax europea
Parere favorevole alla Tobin Tax in Europa lo hanno espresso sia il Parlamento europeo sia l’Ecofin (i ministri finanziari degli Stati UE).
La Commissione Europea dovrà ora definire entro febbraio aliquote e criteri applicativi. Probabilmente si riprenderà la precedente proposta (poi non andata in porto):
- 0,1% sugli strumenti finanziari
- 0,01% sui derivati
L’applicazione, si può immaginare, sarà effettiva negli 11 paesi a partire dal 2014 (che rappresentano i 2/3 del PIL UE). Il Commissario Ue per le Politiche Fiscali Algirdas Semeta ha definito questo passaggio una «fondamentale pietra miliare nella storia della tassazione». =>Approfondisci le origini della Tobin Tax
La cooperazione rafforzata
Per l’approvazione europea è stata utilizzata la cosiddetta cooperazione rafforzata. Si tratta di un preciso strumento decisionale, previsto dai trattati comunitari, che prevede la possibilità di far passare una norma se c’è il voto favorevole di almeno nove paesi Ue. In questo modo la norma si applica nei Paesi che l’hanno approvata.
E’ la terza volta che la cooperazione rafforzata viene applicata in Europa (le altre due norme sono il divorzio fra coniugi di nazionalità diversa, che vede fra i paesi aderenti anche l’Italia, e il brevetto europeo, su cui invece l’Italia e Spagna sono gli unici due paesi contrari).