L’attesa iSrl, ovvero la Srl innovativa che si può aprire direttamente online, non c’è nel Decreto Sviluppo bis approvato dal governo a fine settembre e ora in Gazzetta Ufficiale.
Quello sulle start up innovative è comunque, insieme all’Agenda Digitale, uno dei capitoli più corposi del Dl Sviluppo: che cos’è una start-up innovativa, diritti dei soci, patrimonializzazione, finanziamento, contratto di lavoro ad hoc.
Scarica il testo del Ddl Sviluppo bis
In questo articolo vediamo con precisione quali sono le caratteristiche che un’impresa, nuova o anche già esistente, deve avere per essere definita start up innovativa, e quali le norme su apertura delle società, distribuzione quote, gestione d’impresa (su queste materie ci sono una serie di precise deroghe al diritto societario). Ci sono una serie di cambiamenti rispetto a quanto previsto
Cos’è una start up innovativa
La definizione precisa è contenuta nel comma 2 dell’articolo 25 del Dl Sviluppo (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre). Sono confermate le notizie fornite in occasione della presentazione del Dl approvato in Cdm (DL Sviluppo => le agevolazioni per le Start-up 2.0), con una serie di ulteriori precisazioni.
Rispetto invece al rapporto Restart Italia (=> Leggi il Rapporto della Task Force per le Start-up innovative), che è stato alla base della definizione delle norme sulle start-up, manca la misura sulle iSrl, che prevedeva la possibilità di aprire queste società direttamente con una procedura online. Ci sono comunque novità rilevanti che riguardano l’avvio delle start up innovative e gli strumenti online, soprattutto sul fronte del finanziamento.
Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche.
- Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni).
- Sede principale in Italia.
- A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
- Non distribuisce e non ha distribuito utili.
- Oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Start up => Le norme negli altri Paesi
Oltre a tutte le caratteristiche sopra elencate, la start up innovativa possiede anche almeno uno dei seguenti requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (non contano le spese per l’acquisto di beni immobili). Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, basta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
- Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi e anche presso università straniere), laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.
- Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Imprese già esistenti
In base al comma 3 dell’articolo 25, anche un’impresa già esistente alla data di conversione della legge (per ora si tratta di un decreto, che deve quindi andare in Parlamento) può diventare start up innovativa depositando, entro 60 giorni, presso l’Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti prima descritti (comma 2 articolo 25).
In questo caso, la disciplina sulla start up innovativa trova applicazione per un periodo:
- di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti;
- di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti;
- di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
Start up a vocazione sociale
Si definisce così una nuova impresa innovativa con le caratteristiche del comma 2 (anche se già esistente, con i requisiti di cui al comma 3) che opera in via esclusiva nei settori indicati all‘articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: assistenza sociale, assitenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali.
Incubatore di start up
La legge definisce con precisione anche le caratteristiche dell’incubatore di start up innovative certificato. È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative (ad esempio, spazi riservati per attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).
- Dispone di attrezzature adeguate all’attività delle imprese innovative (ad esempio, sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi).
- È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.
- Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.
- Ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 25 (autocertificazione mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con decreto del ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla legge di conversione e in riferimento a una precisa serie di indicatori, che riguardano il numero delle start up incubate, la loro crescita e via dicendo).
Registro delle imprese
Le Camere di Commercio istituiscono una sezione speciale per le start up innovative e gli incubatori certificati, a cui bisogna iscriversi per beneficiare delle agevolazioni previste per queste tipologie di imprese. Per iscriversi l’impresa deve autocertificare, tramite il legale rappresentante, il possesso di tutti i requisiti previsti e presentare domanda completa di una serie di elementi precisamente indicati (come luogo e data di costituzione, sede, oggetto sociale, elenco dei soci, ultimo bilancio).
Le informazioni contenute nella domanda sono disponibili per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, e le imprese devono assicurare l’accesso alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
Le imprese aggiornano il registro entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, o comqunue entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, attestando il mantenimento dei requisiti previsti.
Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisti, start up e incubatori sono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese.
Agevolazioni per avvio e gestione d’impresa
La legge prevede una serie di agevolazioni per le start up innovative e gli incubatori d’impresa in deroga al diritto societario.
Start up innovative e incubatori d’impresa non pagano imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese, e sono esonerate dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.
C’è una deroga alle norme civilistiche sulla copertura delle perdite che superino un terzo del capitale (artò. 26 comma 1), con la possibilità di ricapitalizzare estesa di 12 mesi.
Alle start up innovative costituite sotto forma di Srl vengono concesse alcune possibilità in materia di quote paragonabili a quelle delle spa: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale.
In deroga al codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Le Srl possono anche distribuire quote ai dipendenti nell’ambito di piani di incentivazione aziendale.
In genere, sono previste una serie di possibilità remunerative con strumenti finanziari (articolo 27 del Decreto Sviluppo), anche agevolate fiscalmente.
C’è, come previsto, un contratto di lavoro a tempo determinato specifico, che prevede possibili rinnovi fino a quattro anni, in deroga alla riforma del Lavoro Fornero.
Ci sono incentivi fiscali per chi investe nelle start up innovative. Previste forme di finanziamento innovative, come la raccolta di capitali attraverso portali dedicati (crowdfounding). È semplificata la disciplina della crisi d’impresa.