Regolamento UE 2012 per le vendite allo scoperto

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Marzo 2012
Aggiornato 16:31

Nuove regole europee per gli obblighi comunicativi relativi alle vendite allo scoperto e restrizioni sulle vendite nude, naked short selling: cosa prevede il Regolamento europeo per titoli azionari, titoli di stato, Cds.

Gli obblighi di comunicazione al mercato e le restrizioni su una serie di operazioni finanziarie, come le vendite allo scoperto “nude” di azioni, titoli di stato, Cds sul debito degli Stati sovrani: sono le principali misure previste dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad alcuni tipi di operazioni e di strumenti di finanza derivata (come appunto i credit default swap).

Si tratta di una normativa che armonizza le regole UE (norme spesso già in vigore in diversi Stati), specificando i compiti delle autorità di sorveglianza (anche dell’Aesfem, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istitutita nel 2010), per promuovere la trasparenza del mercato e per creare meccanismi che proteggano gli investitori da una serie di distorsioni che possono verificarsi sui mercati finanziari, soprattutto in periodo di turbolenze.

Obblighi e restrizioni

Vengono dettagliati con precisione gli obblighi comunicativi di chi detiene posizioni corte in titoli azionari, in debito sovrano (titoli di stato), e in Cds su emittenti sovrani, che in estrema sintesi sono delle assicurazioni contro il rischio di fallimento dell’emittente, in questo caso di uno stato sovrano.

E vengono invece previste una serie di restrizioni relative alle vendite allo scoperto “naked” (in italiano, nude), che in pratica sono scommesse al ribasso su un titolo che non si possiede.

L’impianto generale, si legge nel Regolamento (n 236 /2012) che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 24 marzo, è stato pensato proprio in seguito alle crisi finanziarie degli ultimi anni. «Al culmine della crisi finanziaria nel settembre 2008, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità di vigilanza di Paesi terzi quali gli Stati Uniti d’America e il Giappone hanno adottato provvedimenti di emergenza per restringere o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli».

Questi interventi furono suggeriti dal timore che «in un momento di notevole instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto avrebbero po­tuto aggravare la spirale in discesa dei prezzi delle azioni, in particolare degli istituti finanziari, in misura tale da minacciarne, in ultima analisi, la solidità finanziaria e creare rischi sistemici».

In Europa, gli stati hanno adottato provvedimenti diversi tra loro «in quanto l’Unione manca di uno specifico quadro normativo comune che si occupi delle questioni collegate alle vendite allo scoperto». Ecco quindi la necessità di una normativa di riferimento, che garantisca il «corretto funzionamento del mercato interno», e protegga adeguatamente investitori e consumatori. Uno strumento utile anche ad evitare che «gli Stati membri conti­nuino ad adottare misure divergenti». Innanzitutto, vediamo quali sono i nuovi obblighi comunicativi.

Titoli azionari

Per quanto riguarda i titoli azionari, si prevedono due livelli di notifica:

  • Obbligo di notifica alle autorità competenti: è una comunicazione “privata” alle autorità, ed è prevista al raggiungimento di posizioni corte nette pari allo 0,2 % del capitale azionario emesso dalla società inte­ressata e poi per ogni 0,1% al di sopra di tale percentuale. La comunicazione va fatta all’Aesfem (che in pratica è una Consob europea), che può inviare un parere alla Commissione alla quale è conferito il potere di fare una serie di atti (regolamentati dall’articolo 42 del Regolamento) per modificare eventualmente le soglie tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
  • Obbligo di comunicazione al pubblico: è una comunicazione “pubblica”, ed è prevista al raggiungimento di posizioni corte nette pari allo 0,5% del capitale dell’emittente, e per ogni 0,1% successivo. Anche qui, l’Aesfem può eventualmente mandare un parere alla Commissione, che ha gli stessi poteri previsti per l’obbligo di notifica.

Tutto questo non pregiudica «le disposizioni legisla­tive, regolamentari e amministrative adottate in riferimento ad offerte pubbliche di acquisto, operazioni di concentrazione o altre operazioni che hanno conseguenze sulla proprietà o sul controllo delle società, disciplinate dalle autorità di vigilanza nominate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 della diret­tiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004».

Come è noto, ad esempio in caso di Opa (offerta pubblica di acquisto) scattano tutta una serie di obblighi diversi e più stringenti di quelli normali.

Titoli di Stato

Nel caso di posizioni nette corte in debito sovrano (vendite allo scoperto di titoli di stato), c’è l’obbligo di notifica alle autorità competenti secondo soglie che l’Aesfem pubblica sul proprio sito per ciascuno stato sovrano, che consistono nell’ammontare iniziale e nei successivi incrementi.

La Commissione assicura, fra le altre cose, che non siano necessarie notifiche per operazioni di valore minimo.

Cds su debito sovrano

In realtà, le posizioni scoperte relative a Cds su titoli di stato sono sempre vietate (tranne che in alcuni casi previsti dall’articolo 4 del regolamento). Le autorità però hanno il potere, in particolari condizioni di mercato, di sospendere le restrizioni. In questo caso, l’obbligo di notifica scatta con le stesse soglie previste per l’emittente sovrano (ovvero sono pubblicate sul sito dell’Aesfem per ciascuno stato membro).

Il divieto relativo alle vendite allo scoperto di Cds su titoli di stato, in parole molto semplici, è pensato per impedire che si possa scommettere contro il debito sovrano di uno stato (mentre sarà sempre possibile assicurarsi contro il suo eventuale default, anche effettuando vendite allo scoperto ad esempio per coprire una posizione lunga sul debito sovrano dell’emittente).

Il regolamento per tutti questi obblighi di notifica dettaglia procedure e tempistiche.

Restrizioni vendite allo scoperto nude

E passiamo alle restrizioni relative alle operazioni, che riguardano in particolare le vendite allo scoperto (short selling) nude (naked), ovvero quelle operazioni che si effettuano in assenza della disponibilità effettiva del titolo. In pratica, come detto, si tratta di scommesse al ribasso su un titolo che non si possiede (si vende un titolo in una determinata data, a un determinato prezzo, senza consegnarlo, e promettendo di consegnarlo in una data successiva, sperando appunto che scenda).

Le vendite nude di titoli azionari e di titoli di stato si possono fare solo alle seguenti condizioni:

  • L’investitore (persona fisica o giuridica) ha preso a prestito il titolo azionario (o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo).
  • L’investitore ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei con­tratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.
  • L’investitore ha concluso un accordo con un terzo, che ha confermato che il titolo azionario è stato localizzato e ha adottato nei con­fronti di terzi le misure necessarie affinché ci sia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.

Esenzioni e sanzioni

Ci sono poi una serie di esenzioni (per esempio, gli obblighi di notifica sui titoli azionari non si applicano nel caso di società la cui principale sede di negoziazione sia fuori dall’Ue (ad esempio, a Wall Street).

Vengono specificati i poteri della autorità competenti, che ad esempio possono decidere ulteriori restrizioni in particolari momenti di mercato.

Viene specificato il ruolo dell’Aesfem, che ha un potere di coordinamento delle varie autorità competenti (dei diversi stati membri). Le sanzioni vengono stabile dai vari stati, in base a linee guida che l’Aesfem ha il potere di adottare.

Il regolamento si applica dal primo novembre 2012. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenterà una relazione al parlamento per verificare l’adeguatezza e il funzionamento degli obblighi comunicativi e delle restrizioni previste.