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Pagamenti: assegno elettronico in vigore

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 11 Marzo 2015
Aggiornato 18 Marzo 2015 09:46

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Entra in vigore l'assegno elettronico, d'ora in poi si potrà pagare mediante foto, ma solo se l'immagine viene inviata tramite PEC e con firma digitale: i dettagli.

Continua il percorso verso la dematerializzazione e la diffusione dei pagamenti elettronici, d’ora in poi, oltre a bancomat, carte di credito, bonifici bancari e postali, arriva l’assegno elettronico. A dare forma a questa nuova forma di pagamento elettronico è stato il decreto del Ministero dell’Economia recante la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54/15 ed entrato in vigore il 6 marzo 2015.

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Invio tramite PEC

In base alle nuove disposizioni, l’assegno si ritiene presentato in forma elettronica quando il trattario o l’emittente ricevono, mediante Posta Elettronica Certificata, dal negoziatore l’immagine dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia, che detta le regole tecniche per l’attuazione del provvedimento. Dunque l’assegno elettronico si può inviare solo via PEC, ormai obbligatoria per tutti i professionisti e aziende, e ogni email deve essere convalidata dalla firma digitale.

=> PEC – Adempimenti e servizi di Posta Elettronica Certificata

Tempistiche

In pratica al posto dell’assegno cartaceo il destinatario del pagamento riceverà una scansione o una semplice foto dell’assegno. Quindi, una volta ricevuto il file, la banca dell’emittente o del trattatario dovrà mettere a disposizione il denaro non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno gli è stato girato per l’incasso.

Protesti e contestazioni

Così come l’assegno elettronico anche il protesto o la constatazione in caso di mancato pagamento devono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d’Italia.

Soggetti terzi

Il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l’immagine dell’assegno. In questo caso è il negoziatore stesso a garantire che i soggetti interessati dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge e dal regolamento della Banca d’Italia per esercitare in maniera professionale e affidabile le attività. (Fonte: Gazzetta Ufficiale).