L’aumento delle tasse sui fondi pensione non va applicato alla valorizzazione della quota di fine anno, mentre bisogna tenerne conto a partire dal primo gennaio: sono le prime disposizioni della COVIP (Commissione Vigilanza Fondi Pensione) relative all’attuazione delle novità sulla previdenza complementare introdotte dalla manovra, a partire dall’incremento dell’aliquota fiscale dall’11 al 20%, contenute nella circolare 158 del 9 gennaio 2015, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comme 621, della legge 190/2014 (che va a modificare l’articolo 17, comma 1, del Dlgs 252/2005) e delle altre novità introdotte dalla finanziaria.
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Imponibile
Tra queste c’è il diverso modo di calcolare l’imponibile in presenza specifiche tipologie di rendimenti (obbligazioni e titoli di stato di paesi che consentono adeguato scambio di informazioni con l’Italia), che concorrono in base al rapporto fra la precedente aliquota del 12,5% e quella nuova del 20% (comma 622).
Credito d’imposta
C’è anche un credito d’imposta per i fondi pensione che effettuano investimenti a medio lungo termine, disposizione introdotta dal comma 92 per andare incontro alle proteste relative all’incremento di tassazione prevedendo in sostanza una possibilità di azzerare o limitare fortemente l’impatto dell’aumento.
Periodo d’imposta
Il primo problema che si pone è relativo al fatto che la determinazione della base imponibile può trovare attuazione anche con riferimento al periodo d’imposta 2014, pur senza intaccare i rendimenti già liquidati in corso d’anno. La COVIP sottolinea che però applicare le nuove regole già nella determinazione della quota di fine dicembre richiederebbe «tempestivi interventi di modifica delle procedure di calcolo già utilizzate», e anche «la preliminare definizione di alcuni elementi applicativi» su cui ci potrebbero essere differenti interpretazioni, per cui è meglio attendere le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.
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Conclusione:
«La COVIP ritiene che per le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte, la quota di fine anno tenga conto della disciplina fiscale previgente», mentre le nuove disposizioni andranno «senz’altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l’incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell’anno».
Scadenze
Per la maggior parte dei fondi pensione, la prima scadenza è il 31 gennaio 2015. Per le forme di previdenza che invece prevedono una valorizzazione settimanale, o giornaliera, la commissione consiglia di sospendere i calcoli successivi all’ultimo periodo 2014 fino a quando non arriveranno i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su come effettuare correttamente tutte le operazioni, incamerando poi i conguagli nei periodi successivi. Nel caso in cui fossero invece già state effettuate nuove valorizzazioni, nel momento in cui risulteranno eventualmente disallineate rispetto alle regole attuative delle Entrate andranno rettificate.
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Infine, slitta al 20 gennaio 2015 (dal 12 gennaio) la scadenza per la trasmissione delle segnalazioni mensili degli operatori alla COVIP riferite a fine 2014, e si ricorda che, nel rispetto dei tempi pratici e dei chiarimenti ancora attesi da parte dell’Agenzia delle Entrate, i fondi pensione dovranno recepire tempestivamente nella propria documentazione tutte le modifiche intervenute con la Legge di Stabilità: se non facessero in tempo per le note informative di marzo 2015, possono introdurre un Supplemento. (Fonte: circolare COVIP 158 del 9 gennaio 2015)