Come si costituisce un PIR, (Piano di Risparmio individuale), come deve essere composto in termini di investimenti per risultare conforme, quali sono gli strumenti finanziari ammessi e casi particolari come titolarità per un minore, trasferimento all’estero o decesso del titolare: sono tutti chiarimenti contenuti nelle linee guida del Ministero delle Finanze sui PIR. Si tratta dei nuovi strumenti finanziari a lungo termine istituiti dalla Legge di Bilancio 2017 per stimolare gli investimenti nelle imprese, PMI in testa. Destinati alle famiglie ed estesi agli enti previdenziali dalla Manovra bis, sono fiscalmente incentivati con esclusione dalle imposte sui redditi e dalle tasse di successione. La normativa di riferimento sono i commi da 100 a 114 della legge 232/2016.
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Ricordiamo, molto sinteticamente, che l’investimento da parte del risparmiatore può essere pari al massimo a 30mila euro annui, con un tetto complessivo a 150mila euro, e durata minima del piano di investimento pari a cinque anni. Può essere costituito da un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, rubrica fondi, anche attraverso sottoscrizione di quote di un OICR (organismo di investimento collettivo di risparmio), assicurazione vita.
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Le risorse dei PIR devono essere investite almeno al 70% in strumenti finanziari, anche non negoziati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali, emessi da imprese (escluso il settore immobiliare). Le imprese devono essere sul territorio dello Stato, oppure nello UE o nello spazio economico europeo. Il 30% di questo 70% deve essere investito in imprese non quotate sul FTSE MIB di Borsa Italiana o su analoghi listini delle Borse (questa è la regola che maggiormente avvantaggia le PMI). Non si può investire più del 10% del PIR in strumenti della stessa emittente, o di imprese appartenenti al medesimo gruppo. Il restante 30% del PIR può essere investito in qualsiasi strumento finanziario, con l’esclusione di strumenti emessi da soggetti residenti in paesi che non sono in white list, partecipazioni sociali qualificate, strumenti finanziari i cui redditi concorrono alla formazione dell’imponibile.
Requisiti degli investitori ammissibili: residenza in Italia, titolarità di un solo piano a lungo termine, non condiviso con altre persone fisiche. Se cambia la residenza, trasferita in un altro Stato, si applicano le relative regole sulla tassazione. Non ci sono paletti di età, quindi può essere titolare di un piano di investimento PIR anche un minorenne. Nel caso di decesso del titolare del piano, non è previsto il recupero della tassazione, l’investimento passa all’erede senza applicazione di imposte di successione.
Se gli strumenti finanziari inseriti nel piano non maturano l’holding period di cinque anni, si applica tassazione in base all’aliquota vigente nel momento in cui si percepiscono i proventi, e viene versata unitamente agli interessi per ritardato pagamento.
MEF