Con la circolare n.35/E /2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di disciplina delle società controllate estere o Controlled Foreign Companies (CFC). Il documento analizza le modifiche ai criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, il trattamento degli utili provenienti da questi Paesi e la disciplina del credito d’imposta estero tenendo conto delle ultime novità normative.
Queste hanno introdotto novità importanti sia ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società controllate, sia ai fini della tassazione degli utili provenienti dai cosiddetti paradisi fiscali. Per quanto concerne i regimi fiscali privilegiati, la circolare fornisce chiarimenti in merito ai criteri di individuazione basati, dal primo gennaio 2016, esclusivamente sul livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Con riferimento all’esclusione degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni dalla nozione di regimi fiscali privilegiati, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, viene chiarito che questa è stata estesa in via interpretativa anche all’esercizio 2015.
L’Agenzia si sofferma poi:
- sulle disposizioni speciali extra TUIR applicabili ai fini della determinazione del reddito estero da imputare al socio;
- sugli effetti dell’abrogazione dell’articolo 168-bis del TUIR, che estendeva il regime CFC anche alle società collegate, nonché il regime transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina;
- sulla disciplina degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati, chiarendo altresì la nozione di utili “provenienti” e precisando il trattamento di dividendi e plusvalenze che sono espressione di utili pregressi, dando rilevanza al criterio vigente al momento della loro percezione, che deve essere soddisfatto anche rispetto all’esercizio di maturazione dell’utile;
- sui presupposti e sulle modalità applicative del credito d’imposta indiretto concesso al socio residente che abbia ottenuto la disapplicazione della CFC rule in base alla prima esimente.
Le Entrate ricordano poi l’abrogazione dell’obbligo di presentare istanza di interpello ai fini della disapplicazione della CFC rule, l’introduzione del obbligo a carico del socio controllante di segnalare nel quadro FC del Modello UNICO le proprie partecipazioni CFC nei casi in cui non abbia richiesto la disapplicazione della disciplina in esame o abbia ricevuto parere negativo dall’Amministrazione fiscale e l’analogo obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi in caso di percezione di utili e plusvalenze prodotti in Paesi a regime fiscale privilegiato.
Si ricorda infine che il decreto internazionalizzazione ha facilitato la fruizione del credito d’imposta estero per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito/investimento effettuato all’estero.
.