Al via dal 22 luglio la procedura per i rimborsi agli obbligazionisti subordinati che hanno perso i risparmi nel crack delle quattro banche oggetto di salvataggio del novembre 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti): da questa data sarà disponibile l’apposito modulo di domanda sul sito del Fondo interbancario tutela depositi, da inviare completo di documentazione richiesta entro il 3 gennaio 2017. Tutti i dettagli sono forniti dallo stesso FITD, che gestisce il Fondo di solidarietà istituito per i rimborsi.
=> Rimborsi obbligazionisti banche in liquidazione, il decreto
Quella del rimborso forfettario è una strada alternativa al ricorso per via giudiziaria. A stabilire il diritto è il decreto legge 59/2016, la cui legge di conversione (119/2016) è in vigore dal 3 luglio (Gazzetta Ufficiale 153/2016).
L’indennizzo è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni, al netto di oneri e spese di acquisto e differenza, se positiva, tra il rendimento dei bond subordinati e quello di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente o più vicina.
Ecco i requisiti che gli obbligazionisti devono avere per accedere al rimborso:
- obbligazioni acquistate entro il 12 giugno 2014, ancora detenute al 22 novembre 2015 (data del “salvataggio” delle quattro banche, che ha azzerato i bond);
- patrimonio mobiliare fino a un massimo di 100mila euro (quello posseduto a fine 2015, al netto delle obbligazioni delle quattro banche);
- reddito IRPEF 2014 entro i 35mila euro.
=> Salva Banche: UE approva i rimborsi
Procedura
L’istanza va presentata entro il 3 gennaio 2017 (sei mesi dall’entrata in vigore della legge). Il FITD metterà online il Modulo standard di richiesta dell’indennizzo forfettario dal 22 luglio. Il risparmiatore potrà inviarla in via telematica, utilizzando una procedura guidata che verrà messa a disposizione sul sito, oppure in forma cartacea via raccomandata con avviso di ritorno.
Documentazione da allegare:
- contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
- attestazione degli ordini eseguiti;
- dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.
Intanto l’associazione vittime del salva banche ha incontrato l’11 luglio i rappresentanti di Banca d’Italia, dai quali riferisce di aver ricevuto conferma che
«i potenziali acquirenti delle nuove banche si sono mostrati sensibili al tema di ristabilire un sano e solido rapporto con il territorio e i risparmiatori delle quattro banche, attraverso l’emissione di nuovi titoli per gli obbligazionisti esclusi dal rimborso forfettario e warrant per i vecchi azionisti».
L’associazione esprime il «forte disagio» dei risparmiatori che hanno perso le obbligazioni, ma anche la speranza di poter:
«recuperare un rapporto di fiducia con la loro banca del territorio ed evitare che le contestazioni si inaspriscano e si dirigano verso i nuovi acquirenti sia nelle proteste di piazza che attraverso le cause legali», chiedendo di «poter incontrare il nuovo o i nuovi acquirenti per poter instaurare un dialogo costruttivo sulle basi delle ipotesi discusse»
raccogliendo la disponibilità in questo senso della Banca d’Italia a favorire l’incontro.