Negli ultimi anni le promozioni sotto forma di coupon hanno sono diventante ampiamente diffuse nel nostro Paese, grazie alla praticità con la quale è possibile acquistarli, solitamente online, e alla convenienza offerta. A volte però accade la loro fruizione non sia cosa semplice, ad esempio può capitare che l’hotel del coupon non sia disponibile. Cosa fare in questi casi? Secondo il Giudice di Pace di Taranto (sentenza del 11.5.2015) anche il venditore del coupon è chiamato a rispondere di questo deficit.
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Secondo il Giudice è vessatoria la clausola delle condizioni generali di vendita del coupon che stabilisce, in caso di problemi sulla fruizione dell’offerta acquistata, l’obbligo per il consumatore di rivolgersi esclusivamente al commerciante. Il riferimento normativo è all’ex art 33 comma 2 lettera b) del d.lgs. 206/2005: la clausola sarebbe volta ad escludere (o limitare) le azioni ovvero i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento (totale o parziale che sia) o di adempimento inesatto da parte del professionista.
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In sostanza chi vende il coupon non può limitarsi meramente a fornire il buono stesso. Nel caso in esame il Giudice ha condannato sia la società emittente il coupon, sia quella fornitrice del servizio alberghiero, al rimborso del costo del coupon, al risarcimento del danno quantificato, al versamento degli interessi maturati e al pagamento delle spese e competenze del giudizio.