La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha emanato la circolare n. 36 dell’8 novembre 2024, fornendo linee guida dettagliate sull’individuazione delle fatture commerciali indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni (PA) e sull’uso corretto della facoltà di proroga dei termini di pagamento, come previsto dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 231/2002.
La circolare punta alla standardizzazione dei tempi di pagamento delle PA, in linea con gli obiettivi del PNRR: le amministrazioni sono dunque chiamate a rispettare rigorosamente le indicazioni fornite, garantendo tempistiche di saldo fatture conformi alla normativa vigente.
Pagamento fatture alle imprese fornitrici della PA
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Italia si è impegnata a ridurre i tempi di pagamento delle PA e delle autorità sanitarie. In particolare, la milestone M1C1-72bis prevede interventi mirati a migliorare i tempi di pagamento delle PA entro il primo trimestre del 2025 e del 2026.
La sintesi è contenuta nell’articolo 40 (“Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni”) del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con la Legge n. 56/2024.
La norma di partenza è la Direttiva 2011/7/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 231/2002 e successivamente modificata dal D.Lgs. 192/2012, che stabilisce che le fatture emesse verso le PA devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
Questo termine può essere esteso a 60 giorni nel settore sanitario o in altri settori, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale.
L’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 consente infatti a dilazione dei termini di pagamento oltre i 30 giorni, fino a un massimo di 60, purché giustificata dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche, e formalizzata per iscritto.
Chiarimenti dalla Ragioneria di Stato
Analizzando le fatture ricevute dalle PA nel 2023, la Ragioneria di Stato ha riscontrato casi di non corretta applicazione dei termini di pagamento, con scadenze superiori a quelle previste dalla normativa. In alcuni casi, tali estensioni derivavano da errori nella registrazione dei documenti contabili da parte delle amministrazioni.
La RGS ha ribadito che, dal punto di vista oggettivo, sono considerate transazioni commerciali tutte le operazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, inclusi gli appalti pubblici e i canoni di locazione.
Soggettivamente, le transazioni commerciali coinvolgono imprese e PA, comprendendo anche lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Le indicazioni operative RGS
La circolare (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002) fornisce le seguenti indicazioni operative per imprese fornitrici e pubbliche amministrazioni.
La circolare fornisce indicazioni operative per le PA.
- Identificazione delle transazioni commerciali: sono considerate tali tutte le operazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, inclusi gli appalti pubblici e i canoni di locazione.
- Termini di pagamento: le PA devono rispettare il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture. Eventuali estensioni fino a 60 giorni devono essere giustificate e formalizzate per iscritto, in conformità con l’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.
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Calcolo dei termini: la data di scadenza deve essere calcolata in giorni di calendario, senza escludere i giorni festivi.
- Sospensione delle fatture: in caso di necessità di sospensione del pagamento, l’amministrazione deve registrare correttamente la sospensione, specificando la motivazione e selezionando una delle tipologie previste:
- sospeso per contenzioso,
- sospeso per contestazione,
- sdempimenti normativi,
- verifica di conformità.
Dnque, se un fornitore emette una fattura con scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione deve comunque ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni ed in ogni caso i termini di pagamento nelle transazioni commerciali con le PA non possono superare i 60 giorni, per cui fissare una scadenza superiore è illegittimo.
Tra l’altro, la data di scadenza deve essere sempre calcolata in giorni di calendario, senza escludere i giorni festivi.
Ancora: il termine di scadenza non può essere utilizzato per compensare le fasi di sospensione della fattura. In tali casi, l’amministrazione deve registrare correttamente la sospensione, specificando la motivazione e selezionando una delle tipologie previste: sospeso per contenzioso; sospeso per contestazione; adempimenti normativi; verifica di conformità.