Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione può essere condannato come reato, attivando un procedimento di natura penale.
La Cassazione ha equiparato sul piano penale il mancato pagamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, previsto in sede di separazione o di divorzio. A preciscendere dall’onere della prova.
La Corte, con la sentenza n. 2098/2024 del 17 gennaio depositata il 23 marzo scorso, ha chiarito questo concetto sottolineando come la condotta di chi viola gli obblighi civilistici di natura economica nei confronti del coniuge separato può portare a condanna penale, anche se non viene dimostrata la mancanza dei mezzi di sussistenza per figli minori ed ex coniuge senza addebito.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 570 del Codice Penale, infatti, è punibile con la reclusione e una multa la violazione degli obblighi di assistenza familiare che compromette i mezzi di sussistenza sia dei figli minori sia del coniuge che non ha l’addebito della separazione.
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Il riferimento è l’articolo 570-bis del Codice Penale, introdotto nel 2018, stabilisce che “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Questo, anche se non è possibile dimostrare che sono stati fatti mancare i mezzi di sussistenza.
In merito alla presunta impossibilità di pagare l’assegno, gli Ermellini ritengono che la valutazione vada comunque fatta caso per caso, accertando che la persona tenuta a farlo “abbia effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza”.