Non è possibile godere delle agevolazioni prima casa per un immobile posseduto nello stesso Comune e considerato abitabile, anche se qualificato a uso promiscuo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.30585 del 3 novembre scorso, specificando che l’idoneità dell’immobile pre-posseduto per finalità legate al “Bonus prima casa” deve essere valutata non solo dal profilo oggettivo, ma anche da quello soggettivo.
La titolarità di un immobile a uso promiscuo, in particolare, non esclude a priori un suo utilizzo come abitazione e, pertanto, non è sempre possibile beneficiare dell’agevolazione.
La sentenza, per delimitare il perimetro applicativo dei “bonus prima casa”, fa riferimento alle varie disposizioni di legge che hanno definito le agevolazioni in materia.
In particolare, la legge n. 549/1995 ha stabilito che, per fruire delle agevolazioni, l’acquirente non sia titolare di diritti di proprietà, uso e abitazione di altra abitazione nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare.
Anche una precedente sentenza della Cassazione (civile sez. VI n.29365/2022) aveva ribadito che il pre-esistente possesso di un’abitazione può rappresentare un ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’altra casa situata nello stesso Comune, ma solo se la prima delle due risulta idonea a soddisfare le esigenze abitative.