Nel Decreto Aiuti Quater (leggi qui il testo in PDF del DL 176/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale c’è anche una nuova formula di rateizzazione per aiutare le imprese a pagare le bollette di luce e gas.
Bollette d’impresa a rate
Per i consumi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, fatturati entro il prossimo 30 settembre, si potrà chiedere il pagamento dilazionato, da un minimo di 12 fino a un massimo di 36 rate mensili, per quanto riguarda la componente energetica il cui costo risulti eccedente l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021.
Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non potranno fruire dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del DL Aiuti Quater (i bonus energia prorogati), perchè i due benefici sono alternativi.
Come accedere alla dilazione
Per accedere alla rateizzazione, le imprese interessate dovranno fare domanda, secondo le modalità stabilite con decreto MIMIT (Ministero Imprese e Made in Italy), da emanarsi entro 30 giorni.
Requisito per l’azienda che beneficia della rateazione: si deve impegnare a gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in Paesi extra-UE.
Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, tuttavia, determinerà la decadenza dal beneficio, con obbligo di versare in un’unica soluzione l’intero importo residuo dovuto.
Assicurazione garantita
A tutela dell’eventuale mancato pagamento della quota di bolletta rateizzata, SACE (società controllata dal Ministero delle Finanze) potrà concedere alle imprese di assicurazione una garanzia al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni per i crediti vantati dai fornitori di energia.
I fornitori di energia potranno anche richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica SACE alle condizioni del primo Decreto Aiuti (articolo 15, Dl 50/2022), purché l’impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali è riconosciuta la rateizzazione.
In caso di rilascio della garanzia e disponibilità di almeno una ditta assicurativa a stipulare con l’impresa richiedente la dilazione una copertura sull’intero credito rateizzato, il fornitore, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza, dovrà offrire una proposta, specificando, oltre alle date di scadenza di ciascuna rata, anche il tasso di interesse eventualmente applicato, comunque non superiore al saggio di rendimento dei BTP di pari durata.