Con l’approvazione del Decreto Semplificazioni Fiscali lo scorso 2 agosto in Senato, viene abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del Decreto Aiuti, che limitava alle operazioni successive al 1° maggio 2022 la cessione dei crediti edilizi da parte delle banche a tutti i propri correntisti non persone fisiche, aprendo dunque anche alle PMI e alle Partite IVA.
In pratica, si consente lo sblocco retroattivo dei vecchi crediti incagliati. Questa novità dovrebbe contribuire a ridare nuova linfa al mercato dei crediti, rimasto ingessato per via dell’eccessiva mole di operazioni legate al Superbonus 110% indirizzate movimentate lo scorso anni, al punto da saturare la capienza fiscale delle banche ed impedire la liquidazione dei crediti accumulati.
La cessione ai correntisti con partita IVA è stata introdotta da un emendamento al DL Aiuti (DL 50/2022 convertito nella legge 91/2022) e riguarda anche i crediti derivanti da cessioni precedenti l’entrata in vigore del provvedimento.
Il Decreto Semplificazioni, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede all’articolo 40-quater (Modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura) prevede adesso quanto segue.
Al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, spettanti ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, il comma 3-ter dell’articolo 2 e il comma 3 dell’articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 sono abrogati.
Si tratta del vincolo temporale del 1° maggio, abrogato il quale diventa operativa la cessione semplificata dei vecchi crediti.