Entro il 18 maggio sarà operativo il Registro operatori in criptovalute tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), con l’apertura di una specifica sezione speciale. Il database conterrà le informazioni sui prestatori di servizi relativi all’uso di valute virtuali e ai servizi di portafogli digitali che operano in Italia.
Registro operatori in criptovalute
Saranno considerati abusivi, gli esercizi dell’attività di operatori che non ne rispetteranno i termini e che ometteranno di effettuare l’iscrizione. Le regole per l’iscrizione sono state fornite con decreto MEF del 13 gennaio 2022. L’iscrizione nella sezione speciale del registro OAM è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Tutti i soggetti già operativi alla data di apertura del Registro OAM avranno 60 giorni di tempo per comunicare la propria operatività in Italia, potendo in questo modo continuare a esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM. I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro, invece, sono tenuti a comunicare l’intenzione di esercitare in Italia e attendere la validazione per poter operare legalmente sul territorio nazionale. L’OAM avrà 15 giorni per verificare la regolarità delle comunicazioni ricevute e valutare la documentazione allegata, in modo da approvare o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni, in caso di comunicazione incompleta o da integrare.
=> I rischi delle cripto-valute secondo Consob e Bankitalia
Trasparenza su operatori e servizi
L’OAM potrà così garantire l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del Registro dei criptovalute . In particolare, indicando:
- nome del prestatore di servizi o denominazione sociale e sede legale / della stabile organizzazione in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- tipologia di servizio indirizzo dei punti fisici di operatività (compresi eventuali ATM) e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Su richiesta, inoltre, l’OAM potrà fornire a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alcune tipologie di informazioni, tra cui i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi.
Come iscriversi al Registro AOM
La comunicazione è effettuata telematicamente, dall’area riservata del portale OAM. L’accesso è consentito previa registrazione.
La comunicazione per le persone fisiche
La comunicazione all’OAM deve contenere:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale, ove assegnato;
- gli estremi del documento di identificazione;
- la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
- un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
- l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
- le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Comunicazione per i soggetti diversi
La comunicazione deve contenere
- la denominazione sociale;
- la natura giuridica del soggetto;
- il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
- la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
- per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
- un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
- l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
- le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.