Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 5/2022 con le nuove misure in materia di certificazioni verdi COVID-19 (Super Green Pass da terza dose e dopo la guarigione senza scadenza) e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Le nuove disposizione sono in vigore dal 5 febbraio con valore retroattivo per le quarantene in corso a Scuola (come chiarito dal MIUR attraverso specifiche FAQ).
Durata Green Pass
Il Decreto riguarda sia la durata dei Green Pass da seconda dose per i guariti e terza dose per i vaccinati (indefinita), sia quella della prima dose dopo la guarigione (6 mesi).
Scadenza senza limiti
Il primo articolo aggiorna la durata dei Super Green Pass di avvenuta somministrazione della terza dose booster della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione:
la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Stessa formulazione per i guariti che hanno fatto il ciclo completo di vaccino:
A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 con validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Scadenza di sei mesi
A coloro che si ammalano dopo il quattordicesimo giorno dalla prima dose di vaccino, è rilasciato un Green Pass con validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Autosorveglianza
Le disposizioni sull’auto-sorveglianza (niente quarantena ma obbligo di mascherina FFp2 per 10 giorni) si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, oltre che per chi ha fatto la terza dose oppure la seconda dose da meno di 120 giorni.
Regole Covid per stranieri
Ai soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato di guarigione o vaccinazione con un vaccino riconosciuto in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal ciclo primario o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di green pass anche rafforzato, previa effettuazione di test entro quarantotto ore se antigenico rapido o settantadue ore se molecolare. Il tampone non serve se la guarigione è successiva al completamento del ciclo primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non riconosciuti, l’accesso è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido / molecolare (da 48 / 72 ore). I titolari o gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto di tali prescrizioni. Le verifiche sono effettuate con le consuete modalità.
Regole in zona rossa
Le limitazioni specifiche per la zona rossa decadono, nel senso che si applicano le misure di flessibilità già vigenti in zona arancione, per cui le limitazioni vengono legate al possesso del Green Pass e non al colore della Regione.
Traghetti e scuolabus
Per quanto riguarda gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri ed il trasporto scolastico dedicato, a partire dal 5 febbraio al 31 marzo 2022, l’accesso e l’utilizzo per documentati motivi di salute e per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni per frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Per il medesimo periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Gestione casi a Scuola
Per quanto riguarda la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza, si applicano le seguenti misure.
Scuole d’infanzia
1) Fino a quattro casi di positività accertati tra bambini e alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- Resta obbligatorio effettuare un test anche in centri privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo l’ultimo contatto.
- In caso di test autosomministrato, l’esito è attestato tramite autocertificazione.
2) Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.
Scuole primarie
1) fino a quattro casi accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di FFP2 da parte di docenti e alunni che abbiano superato i sei anni, fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo.
- Resta obbligatorio effettuare un test anche in centri privati o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo l’ultimo contatto.
- In caso di test autosomministrato, l’esito è attestato tramite autocertificazione.
2) Con cinque o più casi accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività prosegue in presenza con FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo.
- Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività prosegue in presenza con FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai sei anni fino, al decimo giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Secondarie 1° e 2° grado, istruzione e formazione professionale
1) Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto.
2) con due o più casi in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività prosegue in presenza con FFP2.
- Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione, l’attività prosegue in presenza con FFP2 fino al decimo giorno dall’ultimo contatto con l’ultimo positivo, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Ai bambini e alunni si applica il regime di autosorveglianza, con esclusione dell’obbligo di mascherina fino a sei anni. Agli alunni per i quali non sia applicabile tale regime sanitario si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test rapido o molecolare e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni la mascherina FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test, anche in centri privati.
Sospensioni e DID
La sospensione delle attività nei casi previsti avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata (DID) se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi, non è considerato il personale educativo e scolastico.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, tecnicamente adeguata al conseguimento di tali finalità.