Come si elegge il Presidente della Repubblica: gli scenari di voto

di Anna Fabi

24 Gennaio 2022 09:30

Dal 24 gennaio si apre il voto per l'lezione del nuovo Presidente della Repubblica: le regole previste dalla Costituzione, i numeri e le alleanze attuali.

Lunedì 24 gennaio si riunisce il Parlamento in seduta comune per l’elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica. Il dibattito intorno ai candidati alla prima carica istituzionale del Paese ed al nome del successore di Sergio Mattarella al Quirinale è accesissimo. Su questo fronte ci sono una serie di peculiarità: dall’ipotesi inedita del passaggio diretto di un premier (Mario Draghi) da Palazzo Chigi al Colle al dibattito intorno a da quella (poco realistica) di un possibile Mattarella-bis.

Vediamo come funziona l’elezione del presidente della Repubblica, quanti sono i grandi elettori, cosa prevede la Costituzione sul ruolo della prima carica dello Stato.

Chi elegge il presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal parlamento in seduta comune. Ai senatori e ai deputati si aggiungono anche 58 delegati delle Regioni (tre per ciascuna) con l’unica eccezione della Valle d’Aosta che ha un solo rappresentante. Quindi, in totale i grandi elettori sono i 630 deputati, i 315 senatori eletti, i 6 senatori a vita (Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, e Liliana Segre), e i 58 delegati delle Regioni. In totale, 1.009 grandi elettori.

Regole anti Covid

L’elezione si svolge nell’Aula della Camera dei deputati. La seduta è presieduta dai due presidenti delle Camere, nel caso specifico Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberta Casellati.

Quest’anno il Covid ha imposto una serie di regole particolari: in aula potranno entrare 50 grandi elettori per volta, per evitare assembramenti. Nei  giorni scorsi il Governo ha approvato un decreto che consente il voto anche ai positivi al Covid o in quarantena. E’ stato allestito un seggio separato, all’aperto, ma in un’area di pertinenza della Camera, in un parcheggio adiacente alla Camera dei deputati, in via della Missione a Roma. La modalità potrebbe essere simile a quella del drive in, per evitare qualsiasi tipo di contatto pericoloso.

Come si elegge il Capo dello Stato: il quorum

Il riferimento legislativo che stabilisce le regole sull’elezione del presidente della Repubblica è l’articolo 83 della Costituzione. Le prime tre votazioni richiedono una maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritti al voto. Dalla quarta votazione in poi, invece, basta la maggioranza assoluta del 50%.

Nella maggioranza dei casi, nelle 12 elezioni precedenti il presidente è stato eletto a maggioranza assoluta, solo Francesco Cossiga nel 1985 e Carlo Azeglio Ciampi nel 1999. L’elezione che ha richiesto più votazioni è stata quella di Giovanni Leone nel 1971 che ha richiesto ben 23 scrutini.

Visti i numeri sui grandi elettori di quest’anno, per eleggere un presidente nelle prime tre votazioni ci vogliono 673 voti. Dalla quarta votazione in poi, basteranno invece 505 voti. Il centro destra ha 452 elettori, il centro sinistra 227 voti, il Movimento 5 Stelle 236. Ci sono poi 21 grandi elettori fra minoranze linguistiche ed eletti nei seggi all’estero, 26 parlamentari nel gruppo misto, e 41 non iscritti a nessun gruppo.

La difficoltà di questa elezione sta dunque nel fatto che nessuno degli schieramenti parlamentari ha i numeri per eleggere il successore di Mattarella nemmeno dopo la quarta votazione, per cui saranno necessarie alleanze.

I requisiti per diventare Presidente della Repubblica

L’articolo 84 della Costituzione stabilisce che sia eleggibile qualsiasi cittadino con almeno 50 di età che goda dei diritti civili e politici. Attenzione: significa che il presidente non deve essere per forza un membro del Parlamento o di altra istituzione. Come detto, è eleggibile qualsiasi cittadino, con i requisiti sopra descritti.

Il mandato

Dura sette anni, a partire dal giorno in cui il Presidente giura fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Mattarella è stato eletto il 31 gennaio 2015, e ha giurato il successivo 3 febbraio. Gli articoli da 87 a 89 della Costituzione elencano i poteri del presidente della Repubblica, che è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale:

  • può inviare messaggi alle Camere.
  • Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  • Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
  • Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  • Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  • Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
  • Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
  • Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  • Può concedere grazia e commutare le pene.
  • Conferisce le onorificenze della Repubblica.
  • Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse: non può farlo negli ultimi sei mesi del suo mandato, il cosiddetto semestre bianco, a meno che non coincidano con la fine della legislatura.

Il presidente della Repubblica è coperto da immunità totale. Nel dettaglio, «non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

I dati sulle precedenti elezioni

Innanzitutto, elenchiamo i 12 presidenti della Repubblica italiana, con la data dell’elezione:

  • Enrico De Nicola: è stato eletto Capo di Stato provvisorio il 28 giugno 1946, e successivamente il 26 giugno 1947, è diventato definitivamente presidente il primo gennaio 1948.
  • Luigi Einaudi: eletto l’11 maggio 1948.
  • Giovanni Gronchi: 29 aprile 1955.
  • Antonio Segni: 2 febbraio 1891.
  • Giuseppe Saragat: 28 dicembre 1964.
  • Giovanni Leone: 24 dicembre 1971. Si è dimesso (per lo scandalo Lockeed), il 5 giugno 1978, pochi mesi prima di portare a termine il mandato.
  • Sandro Pertini: l’8 luglio 1978.
  • Francesco Cossiga: 24 giugno 1985.
  • Oscar Luigi Scalfaro: 25 maggio 1992.
  • Carlo Azeglio Ciampi: 13 maggio 1999.
  • Giorgio Napolitano: 10 maggio 2006, 20 aprile 2013. E’ l’unico presidente eletto per due mandati. Il secondo mandato ha rappresentato un caso specifico, Napolitano si è reso disponibile alla seconda elezioni per consentire la fine della legislatura, poi si è dimesso il 14 gennaio 2015.
  • Sergio Mattarella: 31 gennaio 2015.

Come detto, solo Cossiga e Ciampi sono stati eletti con maggioranza qualificata mentre tutti gli altri dopo la quarta votazione. La maggioranza più ampia, escludendo De Nicola, è di Pertini 83,6%, seguito da Gronchi con il 79%.

Altre curiosità: quattro presidenti sono stati precedentemente presidenti della Camera (Gronchi, Pertini, Scalfaro, Napolitano), due presidenti del Consiglio (Segni, Cossiga), due segretari di partito (Saragat, Pertini), due governatori della Banca d’Italia (Einaudi, Ciampi).