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Obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni dall’8 gennaio

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 8 Gennaio 2022
Aggiornato 9 Gennaio 2022 08:21

Obbligo di vaccinazione panti SARS-CoV-2 per ultra cinquantenni dall’8 gennaio in Italia per tutti, anche per stranieri che vivono e lavorano in Italia.

In Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge con le ultime regole Covid, che tra le altre cose istituisce l’obbligo vaccinale per le persone con più di cinquanta anni, la cui entrata in vigore corrisponde a quella del provvedimento stesso. Riassumiamo in breve come funziona la nuova disposizione.

Obbligo vaccinale per over 50

Lobbligo vaccinale per chi a almeno 50 anni è istituito dall’Articolo 1 del DL 1/2022 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore).

Durata

In base al decreto, l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni è prevista a partire dall’8 gennaio al 15 giugno 2022.

Applicazione

Si applica a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che vivono e lavorano nel Paese (iscritti e non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale), che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022.

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Esenzioni

L’obbligo non sussiste in caso di specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di famiglia o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Casi particolari

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della Salute.

Comunicazioni e sanzioni

Le esenzioni o gli eventualai differimenti vanno comunicati alla ASL di competenza entro 10 giorni. In caso di inadempienza (mancata vaccinazione senza giusticato motivo), viene comminata una sanzione amministrativa pari a 100 euro, irrogata dal Ministero della Salute  tramite l’Agenzia delle Entrate, a seguito dei controlli incrociati sui dati contenuti nelle diverse banche dati interessate:

sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per Covid-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal ministero della salute al medesimo sistema e, qualora disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Se la ASL non conferma l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale, l’Agenzia delle Entrate invia entro 180 giorni un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.