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Quarantena: la Circolare del Ministero con le nuove regole

di Alessandra Gualtieri

31 Dicembre 2021 15:24

Circolare del Ministero della Salute con le nuove regole per la quarantena Covid in base alla copertura vaccinale dei soggetti interessati.

Pubblicata la Circolare del 30 dicembre 2021 con le nuove direttive del Ministero della Salute sulla gestione della quarantena da Covid-19 e le sue modalità alternative. Il provvedimento attua le disposizioni del decreto legge 229 del 30 dicembre 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con le nuove misure urgenti anti COVID-19 e in materia di sorveglianza sanitaria.

La Circolare del Ministero della Salute detta le nuove regole per la quarantena Covid, in base alla tipologia di contatto ed alla copertura vaccinale dei soggetti interessati.

Contatti stretti

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione nonché dopo la terza dose di richiamo: per 10 giorni dovranno indossare la mascherina FFP2 e di effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare.

  • Soggetti non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al contatto positivo, al termine del quale periodo si esegue un test molecolare o antigenico;
  • soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, con Green Pass, asintomatici: quarantena di 5 giorni, al termine dei quali si esegue un test molecolare o antigenico;
  • soggetti asintomatici con dose booster o ciclo primario completato nei 120 giorni precedenti o guariti da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena, è obbligatorio indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
  • operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera: fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza si consegue con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati, previ trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, anche per email.

Contatti a basso rischio

  • Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, i soggetti venuti a contatto non stretto con un positivo, non necessitano di quarantena ma dovranno mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
  • Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Chi è un contatto a basso rischio

  • Una persona che ha avuto un contatto diretto  con un caso COVID-19 a una distanza inferiore a 2 metri per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti
    entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto
    alla sezione dell’aereo/treno dove il caso era seduto (restano classificati contatti ad alto rischio);
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento

Per i contagiati che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo.