Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 265 del 6 novembre) il decreto legge 152/2021 (il cosiddetto Decreto PNRR, collegato al Recovery Plan) che concede una sorta di Superbonus alberghi all’80% alle strutture ricettive in senso ampio, per interventi eseguibili fino al 2024, nonché di un contributo a fondo perduto (CFP).
Le due misure si collocano in un più ampio pacchetto di misure del valore complessivo di quasi 2 miliardi di euro, da investire nel turismo, le cui anticipazioni erano state fornite dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia: un credito di imposta, con relativi finanziamenti garantiti a lungo termine ed orizzonte temporale di medio termine con l’obiettivo di innalzare la qualità delle strutture ricettive.
Beneficiari
Destinatari del bonus sono le imprese del turismo di tipo alberghiero, le strutture che svolgono attività agrituristica e quelle ricettive all’aria aperta (campeggi), le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.
Spese ammesse
Gli interventi ammissibili alle agevolazioni devono essere realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) ed il 31 dicembre 2024. N.B. Il credito d’imposta spetta anche per interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le spese siano sostenute a decorrere da quella data. Per gli interventi già conclusi continuano a valere le regole dettate dal Decreto Agosto (articolo 79, Dl 104/2020). Sono ammessi anche i costi di progettazione. In dettaglio, sono ammissibili i seguenti interventi:
- incremento efficienza energetica e riqualificazione antisismica,
- eliminazione barriere architettoniche,
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi indicati nei primi due punti,
- realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per le attività termali,
- digitalizzazione (wi-fi, siti web responsive per il Mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi turistici su siti e piattaforme specializzate, consulenza per comunicazione e marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità di cui all’articolo 9, comma 2, Dl 83/2014).
Incentivi
Per i beneficiari ammessi alla platea che realizzano gli interventi agevolabili nell’arco di tempo indicato, sono concessi sia un credito d’imposta sia di un contributo a fondo perduto. Il cumulo è però ammesso soltanto a condizione che non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti. Vanno inoltre rispettate le condizioni e i limiti europei previsti per gli aiuti de minimis, tenendo conto delle deroghe concesse dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Entrambi gli incentivi – non cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni concesse per i medesimi interventi – sono erogati fino a esaurimento delle risorse (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025), con una riserva del 50% per investimenti di riqualificazione energetica, sempre in ordine cronologico. Gli interessati devono presentare domanda telematica in cui auto-dichiarano il possesso dei requisiti, secondo modalità rese note da un provvedimento del Ministero del Turismo.
N.B. Per le spese ammissibili non coperte da incentivi (credito d’imposta e contributo a fondo perduto), si può chiedere un finanziamento agevolato se almeno il 50% di tali costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
Credito d’imposta
Il cosiddetto Superbonus Alberghi è un credito d’imposta pari all’80% delle spese, non rileva ai fini IRAP ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 senza applicazione di limiti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello degli interventi. E’ prevista la possibilità di cessione del credito, con le consuete regole (cessione totale o parziale, con eventuale ulteriore cessione a terzi).
Contributo a fondo perduto
Il CFP non può eccedere il 50% delle spese ammissibili ed è concesso nella misura massima di 100 mila euro. In pratica, alle imprese del turismo è riconosciuto un CFP di importo massimo 40mila euro, elevabile:
- di ulteriori 30mila euro per interventi di digitalizzazione e innovazione sul 15% dell’investimento,
- di ulteriori 20mila euro per imprenditoria femminile oppure imprenditoria giovanile (società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno i due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno i due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani),
- di ulteriori 10mila euro per le imprese del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a fine lavori ma è possibile chiedere un anticipo fino al 30% presentando garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, un’impresa assicurativa o un intermediario finanziario iscritto al relativo albo (articolo 106, Dlgs 385/1993), oppure tramite cauzione (contanti, bonifico, assegni circolari o titoli di Stato).
Altre misure per il Turismo
- Creazione di una sezione speciale per le imprese del settore turistico nel Fondo di garanzia PMI: investimenti con garanzie per 2,7 miliardi di euro, il 40% alle imprese del Sud, il 30% a startup under 35 o femminili;
- nuovo fondo rotativo per il sostegno a imprese e investimenti nel turismo: garanzia sul 35% delle spese e dei costi ammissibili nel limite di 40 milioni sia per il 2022 e per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni successivi, il 50% degli interventi a riqualificazione energetica e innovazione digitale;
- per agenzie di viaggi e tour operator credito d’imposta digitalizzazione al 50% dei costi sostenuti fino a 25mila euro, anche per acquisto di siti e portali web, automatizzazione dei servizi di prenotazione e vendita di alloggi e pernottamenti.