Per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022, niente imposte sull’acquisto prima casa per chi ha meno di 36 anni ed un calcolo ISEE non superiore a 40mila euro e per gli immobili con IVA spetta un credito d’imposta che può essere compensato con l’IRPEF in dichiarazione dei redditi o scalato da altre imposte dovute per successivi atti e denunce, o direttamente utilizzato in compensazione; esentasse anche l’eventuale mutuo per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa: si riassume così il pacchetto di incentivi introdotto dal Decreto Sostegni bis (articolo 64, commi 6-11, del Dl n. 73/2021), per favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
Esenzione imposte prima casa
L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale riguarda l’acquirente che non ha compiuto 36 anni nell’anno del rogito e si applica gli atti traslativi:
- a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non accatastate in categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
- o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi a quelle stesse tipologie di immobili.
Restano fermi i consueti ulteriori requisiti per le agevolazioni prima casa:
- immobile nel comune di residenza (entro 18 mesi dall’acquisto) o di attività;
- acquirente non titolare di diritti su altra abitazione nello stesso comune;
- acquirente non titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su altro immobile acquistato con agevolazioni prima casa (entro un anno dalla data del nuovo acquisto).
IVA pagata come credito d’imposta
Nei casi in cui è previsto il versamento dell’IVA (articolo 10, n. 8-bis, Dpr n. 633/1972) all’impresa costruttrice, all’acquirente agevolato spetta un credito d’imposta, di ammontare pari all’imposta pagata, utilizzabile:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisito agevolato;
- in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi, successivamente alla data di acquisto;
- in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997).
Mutui e finanziamenti senza tasse
Per gli stessi contribuenti di cui sopra, è prevista infine l’esenzione dall’imposta sostitutiva (registro, bollo, ipotecarie, catastali, sulle concessioni governative) sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa, ordinariamente soggetti all’imposta sostitutiva dello 0,25% (articolo 18, Dpr n. 601/1973).