Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel nuovo Dpcm in materia di Coronavirus, dopo il vertice fra Governo e Regioni sulla inevitabile stretta da adottare in considerazione della curva dei contagi in rapidissima ascesa.
Alla luce del parere del CTS (Comitato Tecnico Scientifico Coronavirus), il Decreto 18 ottobre,mira a frenare il dilagare della Covid-19 limitando gli assembramenti, monitorando le occasioni di contagio nei contesti sociali e conviviali e incentivando il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni (si istituisce l’obbligo per l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività).
Coprifuoco
I sindaci potranno disporre la chiusura di vie e piazze dopo le 21:00 (escluso il passaggio dei residenti e il deflusso legato alle attività commerciali). Il riferimento ai sindaci, citati da Conte, in realtà non compare nel testo del Dpcm, che prevede una formula generica piuttosto vaga:
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
=> Scarica il testo del Dpcm 18 ottobre
Nelle sale gioco, bingo e scommesse, ingressi fino alle 21:00.
Ristorazione
Per tutte le attività di ristorazione è consentita la consumazione ai tavoli dalle 5:00 del mattino a mezzanotte. Limiti anche al numero di persone ai singoli tavoli: 6. Stop alle consumazioni in piedi dopo le 18:00. Asporto fino alle 24:00, consegne a domicilio senza limiti. Nessuna limitazione presso aeroporti e autogrill, ospedali. Stop a sagre e fiere locali. Restano consentite fiere nazionali e internazionali.
Sport
Per quanto concerne piscine e palestre, viene concessa una settimana per mettersi in regola con i protocolli già esistenti. Stop alle attività sportive di gruppo dilettantesche. Scuole e l’attività formativa di avviamento agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale, senza gare né competizioni.
Sono consentiti soltanto eventi e competizioni riguardanti sport individuali e di squadra di interesse nazionale o regionale riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, discipline ed enti, o organizzati da organismi sportivi internazionali. Presenza di pubblico al 15% della capienza totale e comunque non oltre 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 per manifestazioni sportive negli impianti sportivi con prenotazione del posto a sedere, ricambi d’aria, distanza di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, misurazione della temperatura e mascherina. Allenamenti a porte chiuse.
Didattica
La scuola si continua a svolgere in presenza, ma per le scuole superiori (istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado) si incentiva una maggiore flessibilità e turnazione, con ingressi scaglionati dalle 9:00 e possibili corsi pomeridiani, incrementando anche il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare a quella in presenza.
Per le università sono previsti piani di attuazione della didattica in base alle esigenze e al quadro pandemico.
Sono consentiti i corsi di formazione in medicina, le attività di formazione dei Ministeri, le attività dei tirocinanti, i corsi abilitanti e le prove delle autoscuole, nonché i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero dei trasporti.
=> Dpcm Coronavirus: Vademecum per aziende e uffici
Lavoro
Nella Pubblica amministrazione si incrementerà lo smart working, fortemente raccomandato anche nel privato. Stop alle riunioni in presenza. Stop anche a congressi e convegni, ad eccezione di quelli con modalità a distanza.
Decorrenza
Le disposizioni del decreto si applicano dal 19 ottobre fino al 13 novembre 2020 (le disposizioni per gli sport professionali si applicano invece dal 21 ottobre).