Il MES di cui si sente tanto parlare in questi giorni è il Meccanismo Europeo di Stabilità, ovvero un Fondo salva-Stati. Si tratta di un’organizzazione intergovernativa nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro in sostituzione dei due precedenti programmi di finanziamento temporanei dell’UE, lo strumento europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM).
Istituita per trattato dagli Stati membri dell’Eurozona questa organizzazione intergovernativa con sede in Lussemburgo avrebbe dovuto rappresentare un paracadute europeo pronto a scattare in caso di crisi finanziaria di un Paese dell’Eurozona.
Vista l’attuale situazione critica per l’economia italiana dovuta al lockdown imposto dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, il tema legato al ricorso al MES è tornato prepotentemente alla ribalta. In merito però ci sono diversità di vedute a livello governativo.
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Storia del Trattato istitutivo del MES
Il Trattato istitutivo del MES è stato stato sottoscritto dai 17 Paesi dell’eurozona il 2 febbraio 2012, (l’11 luglio 2011 era stata sottoscritta una versione che però non è stata avviata a ratifica in nessun Paese). Successivamente, però, l’attuazione del fondo è stata temporaneamente sospesa in attesa che la Corte Costituzionale della Germania si pronunciasse sulla legittimità del fondo con l’ordinamento tedesco.
Il Trattato stabiliva infatti che l’organizzazione sarebbe stata istituita se gli Stati membri che rappresentavano il 90% dei suoi requisiti patrimoniali originari avessero ratificato il Trattato istitutivo. La Corte Costituzionale Federale tedesca si è pronunciata in merito il 12 settembre 2012, chiedendo che venissero applicate alcune limitazioni per favorire la compatibilità con il sistema costituzionale tedesco. Quando il 27 settembre 2012 la Germania ratificò l’accordo, il Trattato entrò in vigore per i sedici Stati che avevano fatto altrettanto e il MES iniziò le sue operazioni in una riunione dell’8 ottobre 2012.
Per autorizzare l’istituzione del MES ai sensi del diritto dell’UE si è reso inoltre necessario modificare l’articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’atto di modifica dell’articolo 136 entrò in vigore il 1 ° maggio 2013.
In Italia il Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 approvò il disegno di legge di ratifica del Trattato attinente alla modifica dell’articolo 136 TFUE. Dopo la votazione di luglio 2012, presso la Camera ed il Senato, dell’allora Governo Monti, il Trattato venne promulgato dal Presidente della Repubblica il 23 luglio 2012.
Dal 2017 l’Europa ha aperto all’ipotesi di rivedere il Trattato istitutivo del MES, eventualità che ha riacceso il dibattito in Italia.
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Cosa prevede il Trattato istitutivo
L’art. 3 del Trattato istitutivo del MES stabilisce che tale organizzazione raccolga fondi e fornisca un meccanismo permanente di assistenza finanziaria per gli Stati Membri in difficoltà finanziaria, conferita su richiesta del Paese stesso.
L’art. 11 del Trattato istitutivo del MES stabilisce un criterio di ripartizione delle quote partecipative tra gli Stati Membri basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali: la quota di partecipazione al MES è determinata tenendo conto, in pari misura, della popolazione del Paese in rapporto alla popolazione complessiva degli Stati aderenti al fondo e del prodotto interno lordo del medesimo Stato Membro in rapporto a quello complessivo degli Stati partecipanti al fondo. Quasi il 27% del capitale arriva dalla Germania che è il primo contributore, l’Italia partecipa con il 18%.
Il MES ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di euro di cui 80 a carico dei Paesi Membri, i rimanenti raccolti attraverso apposite emissioni di obbligazioni sul mercato. Il trattato prevedeva il pagamento del capitale in 5 rate annuali ma l’Eurogruppo poi stabilì che il pagamento venisse accelerato per poter essere completato entro la metà del 2014.
Il MES può concedere prestiti ai Paesi in difficoltà, come già avvenuto con Cipro (6,3 miliardi di euro), Grecia (61,9 miliardi) e Spagna (41,3 miliardi), ma a fronte di una rigida condizionalità.
Nell’ultimo testo del Trattato sul MES si prevede che prima dell’avvio della ristrutturazione del debito si proceda a una analisi della sostenibilità del debito e della futura capacità del Paese di ripagarlo.
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In caso di domanda di ricorso al MES da parte dello Stato Membro, l’organo plenario del Meccanismo Europeo di Stabilità dà mandato alla Commissione europea (istituzione sovranazionale) perché accerti se la crisi del Paese richiedente possa avere un effetto contagio e per gli altri Stati dell’area Euro. La stessa Commissione verifica anche la condizione delle finanze pubbliche e definisce il fabbisogno finanziario del Paese richiedente, quindi l’organo plenario del MES adotta la decisione di garantire assistenza in linea di principio.
Il Memorandum d’intesa (MoU), in cui viene anche specificata la condizionalità, si conclude con l’avvio del negoziato della Commissione con lo Stato, la BCE ed eventualmente il FMI. Nel Memorandum si definisce con precisione e rigore quali misure lo Stato si impegna a prendere in termini di tagli al deficit/debito e di riforme strutturali.