1. Imprese e PA in zona rossa
- Sospensione attività uffici pubblici, fatta salva erogazione di servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, compresa attività veterinaria e quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- sospensione attività lavorative per residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o area interessata, anche ove si svolgano al di fuori dell’area.
Negli stessi comuni, il prefetto può individuare misure per garantire le attività necessarie per l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e attività connesse al ciclo biologico di piante e animali.
Negli uffici ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni della “zona rossa”, fino al 15 marzo 2020, si prevede la possibilità, per i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti.
2. Attività in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
- Sospensione procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi di valutazione candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi esami di Stato e abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- Svolgimento attività di ristorazione, bar e pub solo se il servizio è espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Apertura attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure tali da consentire un accesso contingentato o idoneo a evitare assembramenti, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali, garantendola possibilità di rispettare la distanza di un metro;
- l’obbligo di privilegiare incontri o riunioni da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
3. Misure nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
Chiusura sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali all’interno di centri commerciali e mercati, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e generi alimentari.
4. Misure in Lombardia e in provincia di Piacenza
Sospensione attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (tranne “livelli essenziali di assistenza”), centri, centri sociali e ricreativi.
5. Misure nazionali
- Possibilità di “lavoro agile” per la durata dello stato di emergenza e per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche senza accordi individuali;
- sospensione al 15 marzo di viaggi d’istruzione, scambi o gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche, con diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- obbligo, fino al 15 marzo, di certificato medico per la riammissione nelle scuole per assenze da malattia infettiva;
- possibilità nelle scuole con attività sospesa di attivare modalità di didattica a distanza;
- svolgimento a distanza, ove possibile, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti, per esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
- proroga termini esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza;
- supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
Con l’entrata in vigore di questo decreto cessa la vigenza di quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.
Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure per il sostegno economico a cittadini, famiglie e imprese connesse all’emergenza COVID-19, e più in generale per la crescita economica del Paese.