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Per Esterometro si intende la Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Un nuovo obbligo per i titolari di partita IVA che emettono o ricevono fatture da e verso l’estero, che ha preso il via dal 1° gennaio 2019 insieme all’obbligo di emissione della fattura elettronica.
=> Esterometro senza sconti
Esteromentro: scadenze
L’invio dell’Esterometro dal 1° gennaio 2020, per effetto del Decreto Fiscale 2020, è diventato trimestrale e non più mensile. La trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
La prossima scadenza, che riguarda tutti i soggetti titolari di partita IVA che nel primo trimestre hanno emesso o ricevuto fatture estere da o verso operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, non documentate da fattura elettronica, che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non è obbligatoria, è dunque il 30 aprile 2020. Poi ci saranno quelle:
- del 31 luglio, con riferimento all’Esterometro per il trimestre aprile-maggio-giugno 2020;
- del 2 novembre, per l’Esterometro del trimestre luglio-agosto-settembre 2020;
- dell’1 febbraio 2021, per l’Esterometro del trimestre ottobre-novembre-dicembre 2020.
=> IVA, guida alla fatturazione per operazioni estere
La comunicazione alle Entrate deve comprendere i seguenti dati:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.