Dal 1° gennaio 2024 è sceso il saggio di interesse legale sui debiti fiscali e previdenziali, fissato nella misura del 2,5%, rispetto al 5% applicato nel 2023. Il nuovo indice impatta anche sugli interessi contributivi dovuti all’INPS, sulle pensioni, sul TFR e sul TFS.
Lo conferma l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la nuova Circolare n. 5/2024.
Ai fini fiscali, invece, il tasso si applica agli interessi di mora per ravvedimento operoso e regolarizzazione di imposte in ritardo.
Nuovo saggio di interesse legale 2024
Si tratta di una prerogativa ministeriale, in adeguamento all’inflazione. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre è stato infatti pubblicato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre recante “Determinazione del saggio degli interessi legali” con cui, a decorrere dal primo gennaio 2024, è stata fissata la nuova percentuale.
Nel 2023 si era arrivati a pagare una percentuale record, dovuta all’effetto domino generato dal caro prezzi e dal conseguente aumento del costo del denaro stabilito dalla BCE volto al contenimento della deriva inflazionistica. Dal 2024 si torna invece a valori più contenuti.
Ricalcolo interessi e prestazioni INPS
In base al saggio corrente per il 2024, l’INPS procederà ad applicare il nuovo tasso di interesse alle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nello specifico, si applicherà ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024, mentre per le esposizioni pendenti al 1° gennaio, il calcolo degli interessi dovuti sarà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
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In merito agli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, il nuovo saggio di interessi legali si applicherà alle somme poste in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e a pensioni, TFR e TFS messi in pagamento dalla stessa data. In pratica, la misura del nuovo interesse del 2,5% si applica alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o rapporto con decorrenza dal 1° gennaio.
Gli interessi sono dovuti anche da datore di lavoro in caso di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da incertezze normative, fatto doloso o crisi aziendale.