Con un po’ di malizia, si potrebbe dire che negli ultimi anni i governi hanno fatto condoni fiscali sottolineando che non bisognava chiamarli condoni: non parliamo di rottamazione cartelle o voluntary disclosure ma di pace fiscale.
Che, sottolinea Palazzo Chigi, non è un condono. Anzi, sottolinea la presidenza del consigli dei ministri, il premier Giuseppe Conte «non ha mai parlato di condono fiscale, nè al Forum di Cernobbio nè in altra sede.
Bensì, come ha chiarito in occasione dell’incontro a Ceglie Messapica, ha ragionato su una riforma fiscale che prevede, come primo passaggio introduttivo, la pacificazione fiscale. Quindi, crosegue la nota di Palazzo Chigi: «non si tratta di condono, che è una forma di fare cassa una tantum e presuppone la legislazione invariata».
Nella proposta che sarà avanzata dal Governo si offrirà ai contribuenti l’occasione di immettersi nel nuovo regime fiscale, che risulterà organicamente riformato, azzerando le pregresse pendenze contributive.
La prima fase di “pacificazione”, dunque, consentirà di sanare le pendenze arretrate, mentre una futura riforma strutturale del sistema fiscale cambierà il rapporto con i contribuenti all’insegna di quella compliance che, da qualche anno, è la nuova parola d’ordine.
Non è chiaro in che modo sarà configurata, anche se le anticipazioni fanno pensare a un intervento più complesso rispetto alle sanatorie o rottamazioni del passato. Al di là della terminologia, dunque in arrivo c’è una misura che consente di regolarizzare i debiti con il Fisco ottenendo uno sconto.
I contorni precisi della pace fiscale non sono pertanto ancora definiti. I tecnici dell’Esecutivo sono al lavoro per stabilire la quota ridotta da pagare per sanare le pendenza.
Si è parlato di varie ipotesi: da una misura simile alle rottamazione (pagamento integrale delle imposte ma senza maggiorazioni e sanzioni) a formule più convenienti per il contribuente, che avrebbe la possibilità di pagare solo una parte del dovuto (con percentuali che vanno dal 10 al 15%) e vedersi diversificare il trattamento agevolativo in base anche ad altri parametri, tipo l’entità delle somme a debito ed il reddito.