EMENDAMENTO ESODATI nel DDL di Stabilità 2013
ART. 8.
All’emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012,.
0.8.500. (Nuova formulazione). 43. Lenzi, Gnecchi, Damiano.
All’emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: , successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,.
0.8.500. (Nuova formulazione) 44. Lenzi, Damiano, Gnecchi.
All’emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.
0.8.500. (Nuova formulazione). 22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.
All’emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013.
Conseguentemente, al medesimo comma, all’ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.
0.8.500. (Nuova formulazione) 48. (Nuova formulazione) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.
Sostituire il comma 11 con i seguenti:
11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d)ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dei decreto-legge n. 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.
11-ter. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;Pag. 93
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.
11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l’anno 2013, 134 milioni di euro per l’anno 2014, 135 milioni di euro per l’anno 2015, 107 milioni di euro per l’anno 2016, 46 milioni di euro per l’anno 2017, 30 milioni di euro per l’anno 2018, 28 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l’anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l’attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell’articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l’anno 2013, 959 milioni di euro per l’anno 2014, 1.765 milioni di euro per l’anno 2015, 2.377 milioni di euro per l’anno 2016, 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, 1.480 milioni di euro per l’anno 2018, 583 milioni di euro per l’anno 2019 e 45 milioni di euro per l’anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L’accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. Per l’anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall’INPS, provvede a monitorare gli esiti dell’attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l’esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall’anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze è disposto il riconoscimento Pag. 94della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell’entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.
11-septies. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.
8. 500. (Nuova formulazione) I Relatori.