Il contratto a progetto rientra nell’alveo del lavoro autonomo, dal momento che si riferisce ad una prestazione lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, anche se continuativa e coordinata in quanto inserita nell’organizzazione del committente. La regolamentazione del contratto a progetto rivista dalla Riforma trova applicazione rispetto ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18 luglio 2012.
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La Legge Fornero esclude dalla disciplina sul lavoro a progetto alcune tipologie di lavoratori: agenti e rappresentanti di commercio, componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, titolari di pensione di vecchiaia, chi presta attività a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e professionisti iscritti ad albi professionali, quando però svolgano per il committente proprio quelle prestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo. Per approfondimenti:
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Il progetto
Nel modificare la normativa del D.Lgs. n. 276/03, la legge Fornero riconduce il contratto a progetto ad un “progetto specifico” e non più anche a “programmi di lavoro o fasi di esso”, rendendo così più determinato l’oggetto del contratto. Il progetto va descritto nel contratto – da stipularsi per iscritto – in modo da renderne comprensibile il contenuto caratterizzante e va specificato il risultato finale che si intende conseguire; peraltro, il progetto non deve coincidere con l’attività dell’impresa – così come risulta dall’oggetto sociale risultante dalla visura camerale – e non deve comportare compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Senza specifico progetto i rapporti sono considerati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione. La conversione potrà essere pronunciata dal Giudice investito della relativa istanza dal collaboratore.
Progetto o subordinato?
Elementi comuni del contratto a progetto e del lavoro subordinato sono: personalità, continuità, professionalità della prestazione e coordinazione con l’organizzazione dell’imprenditore. A distinguere le due casistiche il potere di intervento e coordinazione del committente rispetto all’attività prestata dal lavoratore: nel contratto a progetto deve esprimersi all’inizio del rapporto, quando nel contratto si illustra al collaboratore il risultato che si intende ottenere, con la relativa tempistica.
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Ciò comporta che, a differenza di quanto accade nell’ambito del lavoro subordinato, il committente non può imporre al collaboratore i compiti da svolgere punto per punto e momento per momento e neppure può variare la prestazione richiesta al mutare delle proprie esigenze organizzative, ma è legittimato a verificare periodicamente l’andamento del lavoro, senza però prescrivere al collaboratore il rispetto di orari di lavoro o autorizzazione per ferie e/o permessi.
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Se l’attività lavorativa del collaboratore si svolge con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente il Giudice può risalire alla natura subordinata del rapporto di lavoro; fatte salve le prestazioni di elevata professionalità (da individuarsi da parte della contrattazione collettiva) è comunque consentita la prova contraria da parte del committente, che, in caso di contestazione, dovrà dimostrare che le modalità di lavoro dei collaboratori non sono analoghe a quelle dei dipendenti.
Compenso
La Riforma, nel ribadire la proporzionalità del compenso alla quantità e qualità del lavoro prestato, stabilisce che la remunerazione da indicare nel contratto non deve essere inferiore alla retribuzione minima prevista dai contratti nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali analoghe per competenza ed esperienza a quella del lavoratore a progetto.
Durata del contratto
Aspetto distintivo del contratto a progetto è la sua temporaneità: la cessazione del contratto è legata infatti alla realizzazione del progetto. Pertanto, dal contratto si deve evincere la durata determinata o determinabile della collaborazione, in considerazione del raggiungimento di un determinato risultato finale. Il contratto cessa con la realizzazione del progetto, o anche prima per giusta causa (tale che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto). Fermo restando che entrambe le parti sono tenute al rispetto del termine, il collaboratore sotto contratto può recedere anticipatamente dando preavviso; il committente può recedere solo qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore che rendano impossibile il conseguimento del risultato voluto. Al fuori dei casi previsti, il recesso legittimerà il collaboratore a pretendere il risarcimento del danno per mancato ottenimento del compenso pattuito.
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A cura dell’Avvocato Corinne Ciriello, socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi di Milano: si occupa prevalentemente di responsabilità civile, contrattualistica, diritto del condominio e del lavoro.