Aumenta l’importo dell’assegno INAIL concesso ogni mese agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria, adeguatamente certificata dal centro medico legale della sede competente. Si tratta dell’assegno d’incollocabilità, che dal prossimo 1° luglio sale a 256,39 euro, contro gli attuali 255,90 euro.
=> Pensione e assegno di invalidità: ultime sentenze
A prevedere l’aumento è stato il decreto del 6 maggio pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro. Ogni anno, infatti, l’importo dell’assegno viene rivalutato attraverso un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Aventi diritto
Hanno diritto all’assegno d’incollocabilità i lavoratori con un grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore:
- al 34% secondo la tabella allegata al all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, per eventi accaduti fino al 31 dicembre 2006;
- al 20%, sulla base delle tabelle allegate all’articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per eventi avvenuti in data successiva.
Decorrenza e durata
L’assegno è erogato dal mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino al compimento dei 65 anni.