In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori in azienda con contratto a tempo determinato (a termine) hanno la precedenza, ma ad alcune condizioni. Vediamo di riassumerle.
Il contratto a tempo determinato decade il giorno della sua scadenza e non prevede obblighi di preavvisi né rinnovi, tuttavia dà la precedenza sulle nuove assunzioni a patto di aver prestato attività lavorativa a termine presso quell’azienda per più sei mesi.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia in previsione di assumere nell’arco dei successivi 12 mesi nuovo personale a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, infatti, il lavoratore può esercitare il proprio diritto di precedenza, anche se il rapporto si è espletato con più contratti a termine brevi ma continuativi.
Il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitare il proprio diritto di precedenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Dal momento della scadenza del contratto il diritto di precedenza rimarrà in vigore per un anno, dopo di che l’azienda sarà libera da tale vincolo sulle assunzioni.
Tuttavia, per legge, esiste la possibilità che i contratti collettivi stipulati a livello nazionale (CCNL) prevedano diverse disposizioni in materia, che vanno a sostituirsi a quelle sopra citate.
Prima di decidere se esercitare o meno il proprio diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato sarebbe pertanto opportuno informarsi su cosa prevedono i contratti collettivi applicati al proprio rapporto di lavoro. Informazione reperibile richiedendo l’assistenza di un legale, o consulente del lavoro, o il Sindacato della propria zona per esaminare la propria lettera d’assunzione.
Ricordiamo infine che, secondo quanto stabilito dai CCNL, le aziende devono informare i propri lavoratori a tempo determinato della presenza di posizioni a tempo indeterminato che si dovessero aprire all’interno della società, per non discriminare la loro assunzione rispetto a quella degli altri lavoratori.
Ricordiamo che il contratto a tempo determinato è disciplinato dal D. Lgs. n.368/2001 integrato dalla Legge n.247/2007 e n.133/2008.