I lavoratori che perdono il lavoro, a partire dal 1° maggio 2015, percepiscono la NASpI. Se invece la cessazione è avvenuta entro il 30 aprile 2015, il disoccupato continua a percepire ASpI o mini ASpI. Lo precisa l’INPS nel messaggio 2971/2015 che dettaglia tutte le regole relative alla nuova assicurazione sociale per l’impiego, regolamentata dall’articolo 1 del Dlgs 22/2015, attuativo del Jobs Act, la Riforma del Lavoro.
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Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Il disoccupato deve aver perso il lavoro involontariamente (licenziamento o dimissioni per giusta causa), e avere tutti i seguenti requisiti: stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
=> Guida alla nuova NASpI
Indennità
L’indennità è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni. Attenzione però, non si calcolano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione.
Domanda
La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. È possibile presentarla direttamente attraverso i servizi online INPS (ci vuole il PIN dispositivo), oppure rivolgersi a un patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita), o ancora utilizzare il Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
Erogazione NASpI
L’INPS ha inoltre annunciato che a breve sarà pubblicata una nuova circolare con tutti i dettagli sull’erogazione della NASpI. (Fonte: messaggio INPS 2971/2015).