Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 56/2015 del decreto interministeriale del 9 gennaio 2015 viene disciplinato il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell’Artigianato (FSBA).
Normativa
l’art. 3, comma 4, della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero), e successive modificazioni stabilisce che:
“Le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di Solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.
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FSBA
Il 29 novembre 2013 era stato siglato tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, l’accordo interconfederale applicativo dell’accordo interconfederale 31 ottobre 2013 per la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell’Artigianato (FSBA). Con il decreto 9 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’attività di FSBA per il settore artigiano va a regime. Vengono quindi stabiliti:
- le disposizioni per determinare requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi;
- i criteri e requisiti per la contabilità dei Fondi;
- le modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale).