Ci sono una serie di precisazioni relative a motivi di revoca dell’agevolazione e all’aggiornamento annuale della certificazione contabile nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sul credito d’imposta per le imprese che effettuano assunzioni qualificate. Il documento (circolare 828 del 9 gennaio 2015) risponde a quesiti posti dalle imprese. Si tratta del credito d’imposta che spetta alle imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato previsto all’articolo 24 del decreto legge 83/2012.
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Numero dipendenti
Fra i motivi di revoca c’è quello della riduzione o mantenimento, nei due anni (per le PMI) e nei tre anni (per le imprese di grandi dimensioni) successivi all’assunzione, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti. Il Ministero specifica che viene considerato motivo di revoca totale il mancato incremento dell’occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell’impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi all’assunzione. Come dato sull’occupazione il riferimento complessivo iniziale è il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rilevati dal bilancio o dal libro unico del lavoro. Quando compilano la domanda di accesso al beneficio per le assunzioni qualificate, le imprese devono indicare correttamente questo dato.
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Conservazione dei nuovi posti di lavoro
Altro motivo di revoca, la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d’imposta: anche qui, per due anni nelle PMI e per tre anni delle aziende più grandi. Il Ministero precisa che, nel caso in cui un’azienda fruisca del credito d’imposta in relazione e più assunzioni agevolate, la mancata conservazione dei nuovi posti fa perdere il beneficio ai singoli dipendenti per i quali si è verificata. Esiste un caso in cui la mancata conservazione non è comunque causa di revoca: se il dipendente è sostituito con un altro avente le stesse caratteristiche di cui all’articolo 2 lettere a,b del decreto 23 ottobre 2013 (dottorato di ricerca o laurea magistrale tecnico-scientifica). In questo caso, l’impresa deve inviare al Ministero:
- specifica istanza, redatta in base a specifico modulo pubblicato contenuto nell’allegato 1 della circolare, al ministero, all’indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
- dichiarazione del soggetto certificatore, secondo lo schema contenuto nell’allegato 2 della circolare.
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Certificazione contabile
Infine, alle imprese si ricorda che devono inviare l‘aggiornamento annuale della certificazione contabile entro 30 giorni dal decreto di concessione dell’agevolazione. (Fonte: la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico)