Con il Messaggio n. 9305/2014 l’INPS ha chiarito le modalità con le quali i lavoratori esodati possono presentare domanda di accesso alla sesta salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero (D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011).
=> Esodati, sesta salvaguardia: domande entro il 5 gennaio
Chi non deve fare domanda
Più in particolare l’Istituto precisa che gli esodati esclusi dalla quarta salvaguardia (art 11 bis della legge n. 124 del 2013) per esaurimento del plafond sono esonerati dal dover ripresentare la domanda di accesso entro il 5 gennaio 2015. Si tratta dei lavoratori che sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della Direzione Territoriale per il Lavoro, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia perché esclusi dal contingente numerico.
Chi deve fare domanda
La scadenza del 5 gennaio riguarda invece i lavoratori che non hanno presentato alla DTL competente la domanda di accesso alla quarta salvaguardia, o l’hanno presentata ma non hanno ricevuto alcun provvedimento di accoglimento da parte della DTL stessa.
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Come fare domanda
L’istanza va presentata utilizzando moduli e istruzioni forniti dal Ministero e contenuti nella Circolare 27/2014. Ricordiamo che le modalità di presentazione delle istanze cambiano per le diverse categorie di salvaguardati:
- i lavoratori cessati in base ad accordi devono presentare l’istanza presso la DTL davanti alla quale sono stati sottoscritti gli accordi;
- in tutti gli altri casi, la domanda va presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore.
Le istanze possono essere trasmesse:
- agli indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) della DTL;
- alla email dedicata;
- via raccomandata A/R.
Dopo 30 giorni dalla presentazione delle domande, la DTL ne decide l’ammissibilità motivando un eventuale parere contrario. Il lavoratore esodato ha altri 30 giorni per presentare ricorso. Nel proprio Messaggio l’Istituto precisa, inoltre, che nella lettera di certificazione viene indicata anche la data di apertura della cosiddetta “finestra di accesso” e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione. La domanda di pensione in salvaguardia potrà poi essere presentata in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.
Per approfondimenti: Circolare e MODULO per istanza DTL – sesta salvaguardia esodati – Ministero del Lavoro.